COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°38 del 26.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 82 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE a carico sig. SURDO ROBERTO, Presidente A.S.D. Pianta e A.S.D. PIANTA, camp. II^ categoria

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°38 del 26.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 82 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE a carico sig. SURDO ROBERTO, Presidente A.S.D. Pianta e A.S.D. PIANTA, camp. II^ categoria Con nota 28.1.2014 n. 3898-705, il Vice Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra indicate, perché rispondano : - il sig. SURDO ROBERTO, Presidente dell’A.S.D. Pianta, della violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 39, comma 2, delle N.O.I.F. e all’art. 10, comma 2, del C.G.S., per aver sottoscritto e inviato all’Ufficio Tesseramento la richiesta di tesseramento del calc. Sbaragli Andrea con la firma apocrifa dei genitori, al fine di assicurarsi tra le proprie file, nel corso del campionato, il suddetto giocatore; - la società A.S.D. PIANTA per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per gli addebiti ascritti al proprio Presidente. Effettuate ritualmente le notifiche, il sig. SURDO e l'A.S.D. PIANTA hanno fatto pervenire una memoria difensiva..l sig. SURDO nega recisamente di avere, sia personalmente che per il tramite di altri tesserati appartenenti alla società, riempito illegittimamente la modulistica o altra qualunque documentazione apponendo la sottoscrizione di chicchessia, dei genitori del calciatore o di uno solo di essi o del calciatore ma, pure, osserva come dall’intero procedimento svolto avanti la commissione tesseramenti non sia emerso, né direttamente, né indirettamente, alcun elemento di sostegno di tale, ancora recisamente negata, ricostruzione dei fatti”.. “In perfetta buona fede, in fatti, la società PIANTA, e per essa gli organi societari, hanno ricevuto la documentazione necessaria, verificando che fosse debitamente sottoscritta dai soggetti che tale sottoscrizione avrebbero dovuto appore e che assicuravano la correttezza di tali adempimenti”. “La società PIANTA, e per essa il Presidente, null’altro ha fatto, proprio nel rispetto dei principi di lealtà e probità che caratterizzano l’ordinamento federale, che ricevere tale documentazione, fidando che anche i comportamenti degli altri soggetti interessati dalla vicenda fossero caratterizzati dalla più assoluta buona fede”. Chiede che “vengano rigettati, ritenendoli infondati e non provati, tutti gli addebiti rivolti al Presidente Surdo, nella qualità rivestita ed alla società PIANTA così come formulati nell’atto di deferimento, accertando la estraneità dei medesimi rispetto le ipotizzate responsabilità”. Il sig. SURDO, avendone fatto richiesta, è presente all'odierno dibattimento. Preliminarmente, il rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI, informa di essersi accordato con le parti deferite per l’applicazione dell’istituto del patteggiamento, ai sensi dell'art. 23 del C.G.S. per 2 mesi di inibizione, in luogo di 3 mesi come sanzione base, per il sig. SURDO ROBERTO e per € 250 di ammenda, in luogo di € 400 come sanzione base, per l'A.S.D. PIANTA. La Commissione, - letto il deferimento e la memoria presentata dalle parti; - sentito il Rappresentante della Procura Federale; - ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e valutate congrue le sanzioni concordate, con ordinanza non impugnabile dalle parti deferite, ex art. 23, comma 2, del C.G.S.; - visti gli artt. 18, 19 e 23 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al sig. SURDO ROBERTO la inibizione per mesi 2 e all'A.S.D. PIANTA l'ammenda di € 250. Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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