COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 196/CDT del 21/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. MAURIZI DAVID PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ G.S.D. PIANOSCARANO 1949 E DELLA SOCIETA’ G.S.D. PIANOSCARANO 1949
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 196/CDT del 21/03/2014
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. MAURIZI DAVID
PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ G.S.D. PIANOSCARANO 1949 E DELLA SOCIETA’ G.S.D.
PIANOSCARANO 1949
La Procura Federale della FIGC con atto del 9-1-2014 ha deferito alla Commissione Disciplinare
Territoriale il Sig. Maurizi David, Presidente e Legale rappresentante della società PIanoscarano
1949 e la società Pianoscarano 1949 per rispondere: il primo della violazione dell’articolo 1 comma
1 CGS, in riferimento all’articolo 94 ter, comma 13 delle NOIF e dell’articolo 8 comma 9 del CGS,
per aver disatteso l’obbligo di effettuare il pagamento disposto dal Collegio Arbitrale e di
provvedere al conseguente invio della relativa liberatoria nel termine prescritto dall’articolo 94 ter
comma 13 della NOIF; la società Pianoscarano 1949, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4 comma
1 del CGS a titolo di responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio Presidente e legale
rappresentante. A sostegno deduce che il Presidente del CR Lazio della LND con nota trasmessa
il 13-2-2013 segnalava la mancata presentazione da parte della società deferita nel termine
prescritto di trenta giorni dalla comunicazione della decisione, della liberatoria relativa al
pagamento di € 3.589,00 da parte della società medesima in favore dell’allenatore Andrea
Simonetto, cosi come disposto dal Collegio Arbitrale del 1-12-2012 e riportato nel C.U. n. 2 del 1-
12-2012. Esperiti gli opportuni accertamenti si rilevava la fondatezza della denuncia non avendo la
società presentato nei termini prescritti la dichiarazione liberatoria nelle forme imposte dal
regolamento.
La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava
ai deferiti termine per la produzione di scritti difensivi.
Faceva pervenire memoria difensiva la società Pianoscarano 1949 con la quale deduce di non
aver avuto cognizione dell’instaurata vertenza innanzi al Collegio Arbitrale promossa dall’allenatore
Simonetto. Di aver appreso quindi esclusivamente della decisione del Collegio e di aver adito
immediatamente la Procura Federale in quanto la ricostruzione dei fatti operata dal Simonetto non
era conforme al vero, avendo egli percepito regolarmente i rimborsi ed avendo abbandonato la
conduzione tecnica della squadra per collaborare con altra società del Viterbese, senza essere
mai stato formalmente esonerato. Inoltre il pagamento era avvenuto solo in data 16-7-2013 in
quanto, benché l’assegno fosse pronto da tempo il Simonetto non si era presentato per ritirarlo
presso la sede.
Nella riunione, nell’assenza dei deferiti, la Procura Federale richiedeva l’affermazione di
responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle sanzioni di mesi sei di inibizione per il Presidente
Maurizi e di tre punti di penalizzazione, da scontare nella corrente stagione sportiva, per la società
Pianoscarano 1949.
Ritiene la Commissione che i fatti di cui al deferimento siano provati per tabulas. E’ in atti la copia
dell’assegno con cui si è dato adempimento alla condanna della società a corrispondere
all’allenatore la somma indicata, documento che porta la data del 16-7-2013, mentre la
pubblicazione della decisione del collegio arbitrale è del 1-12-2012 (C.U. n. 2 di pari data), quindi
ben oltre il termine di 30 giorni previsto dalla norma richiamata (art. 94 ter n. 13 delle NOIF). Né
può valere la giustificazione addotta dalla società di una difficoltà insorta nell’esecuzione della
sanzione per il ritardo dell’allenatore nel ritirare la somma presso la sede, non essendovi alcuna
prova di tale circostanza che, peraltro, non scuserebbe, in quanto il pagamento poteva e doveva
avvenire in forme idonee a dare esecuzione al lodo, ad esempio con la spedizione con lettera
raccomandata presso il domicilio del creditore. “Quoad poenam” va affermato che, a parere della
Commissione, la Procura Federale non ha correttamente invocato la normativa di riferimento.
Considerando che la disposizione dell’articolo 94 ter delle NOIF fa riferimento, per un evidente
difetto di coordinamento del testo, ad un articolo 7 comma 6 bis del CGS non più esistente e
comunque ad un articolo che regola e sanziona fattispecie del tutto diverse, la normativa
sanzionatoria va ricercata nell’articolo 8 comma 9 CGS che recita testualmente: “Il mancato
pagamento, nel termine previsto dall’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, delle somme accertate
dalla Commissione accordi economici della Lega nazionale dilettanti (LND) o dalla Commissione
vertenze economiche comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione
della penalizzazione di uno o più punti in classifica. La stessa sanzione si applica in caso di
mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme
accertate dal Collegio arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche”.
La disposizione citata si colloca sul piano sistematico come normativa speciale e quindi da
applicare nel caso concreto in quanto contempla espressamente la fattispecie del deferimento che
attiene appunto alla violazione di un lodo del collegio arbitrale della LND per gli allenatori tesserati
con società dilettantistiche.
Quindi la società non risponde per le violazioni dei propri tesserati, in modo oggettivo o diretto, ex
articolo 4 comma 1 e 2 CGS, ma per una violazione propria, intendendo nella specie obbligata al
comportamento non il rappresentante ma la società che ne risponde in proprio.
Corrobora tale interpretazione la lettura del successivo comma 10 dell’articolo 8 del CGS che
punisce i tesserati che “partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti”, dimostrando quindi che
si tratta di due violazioni autonome che coesistono con pene edittali minime stabilite.
Non si tratta quindi, nel caso della società di responsabilità per fatto alieno ma per fatto proprio,
mentre per i tesserati si tratta di una responsabilità non collegata alla funzione, ma all’attività
effettivamente espletata nella commissione dell’illecito, tanto è vero che la sanzione è rivolta
indistintamente a tutte le categorie di soci, dirigenti e rappresentanti previste dallo Statuto
Federale.
Ciò detto, ritiene la Commissione che, nel caso di specie, senza discostarsi dai precedenti già
adottati, si possa contenere la sanzione nel minimo edittale, essendovi stato comunque
adempimento seppur tardivo e quindi vada applicata alla società la sanzione della penalizzazione
di un punto in classifica ed al Presidente la sanzione dell’inibizione per mesi sei.
Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare territoriale
DELIBERA
Di ritenere la società PIANOSCARANO 1949 responsabile delle violazioni di cui all’articolo 94 ter
comma 13 delle NOIF ed all’articolo 8 comma 9 del CGS, così riqualificata l’originaria incolpazione,
e per l’effetto di comminarle la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica da scontare
nel campionato 2013-2014.
Di ritenere il Sig. MAURIZI David responsabile delle violazioni di cui all’articolo 94 ter comma 13
delle NOIF ed all’articolo 8 comma 10 del CGS, così riqualificata l’originaria incolpazione, e per
l’effetto di comminargli la sanzione della inibizione per mesi sei.
Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello della ricezione della
comunicazione. Manda la segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
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