COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 196/CDT del 21/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. MARIANO GIOVANNINI EMANUELE, PRESIDENTE DELLA ASD POLISPORT ANTEA E DELLA SOCIETA’ ASD POLISPORT ANTEA
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 196/CDT del 21/03/2014
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. MARIANO GIOVANNINI
EMANUELE, PRESIDENTE DELLA ASD POLISPORT ANTEA E DELLA SOCIETA’ ASD
POLISPORT ANTEA
L’Associazione Italiana Allenatori di calcio, Gruppo Regionale Lazio, ha segnalato alla Procura
Federale la condotta tenuta dal tecnico MASSIMO GIOVANNINI CRISTIANO, allenatore di base,
per avere svolto nella stagione sportiva 2012/2013 attività tecnica sia per la Società VITERBESE
CALCIO (partecipante al Campionato Nazionale Serie D), che per la consorella A.S.D. POL.
ANTEA, Società di puro settore giovanile.
Preliminarmente è stato rilevato che dalla consultazione dell’archivio del Settore Tecnico della
F.I.G.C., il Sig. MARIANO GIOVANNINI CRISTIANO figura nei ruoli quale allenatore di base,
codice 57390 con tesseramento per la stagione 2012/2013 a favore della Società VITERBESE
CALCIO SRL.
L’attività istruttoria svolta dalla Procura ha portato ad ascoltare due calciatori minorenni
accompagnati dai loro genitori. Si è appurato che il predetto allenatore, nei giorni di lunedì e
mercoledì, alcune volte, dirigeva gli allenamenti.
Acquisiva anche la Procura due notizie stampa on-line, nelle quali si da atto della presenza del
Sig. CRISTIANO MARIANO GIOVANNINI nell’organizzazione tecnica della Società A.S.D. POL.
ANTEA.
Da quanto sopra, appare provato che il tecnico in questione, nella stagione calcistica 2012/2013,
abbia prestato la propria attività, contemporaneamente in due Società, seppure in costanza di
tesseramento solamente con la Società VITERBESE CALCIO.
Considerato che nei fatti come descritti in narrativa, si configura la responsabilità del Sig.
MARIANO GIOVANNINI EMANUELE, Presidente della Società A.S.D. POL. ANTEA, il quale ha
permesso o comunque non vigilato opportunamente sulle violazioni ascrivibili al Sig. MARIANO
GIOVANNINI CRISTIANO e ritenuto comunque che ne deriva la responsabilità diretta ed oggettiva
per la Società ANTEA ex art. 4 commi 1 e 2, la Procura Federale deferiva a questa Commissione
Disciplinare il Sig. MARIANO GIOVANNINI EMANUELE e la Società A.S.D. POL. ANTEA.
La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava
ai deferiti termine per il deposito di scritti difensivi.
Nessuno dei deferiti faceva pervenire scritti difensivi ma nella riunione compariva il rappresentante
della società che protestava l’assoluta buonafede in quanto il sodalizio a conduzione familiare non
conosceva la norma e riteneva che fosse possibile che un tesserato per una società maggiore
potesse collaborare con una di calcio giovanile. Il rappresentante della Procura Federale
richiedeva l’affermazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione della sanzione dell’inibizione
di mesi due per il tesserato Mariano Giovannini Emanuele e l’ammenda di € 300,00 a carico della
società A.S.D. Polisport Antea.
I fatti di cui al deferimento sono stati provati e confermati dalla stessa società deferita. L’ignoranza
delle norme ovviamente non scusa e, del resto, anche senza conoscere il regolamento è di
comune esperienza che un tesserato non possa svolgere attività nella stessa Stagione per due
società diverse. La sanzione richiesta appare congrua rispetto agli addebiti. Tutto ciò premesso la
Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e per l’effetto di irrogare al
Sig. MARIANO GIOVANNINI Emanuele la sanzione della inibizione per mesi due ed alla società
A.S.D. POL. ANTEA l’ammenda di € 300,00.
Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello della ricezione della
comunicazione. Manda la segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
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