COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 196/CDT del 21/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SSD POLISPORTIVA GAETA S.R.L. AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COM. UFF. 172 DEL 26-2-2014 IN MERITO ALLA GARA ATLETICO BOVILLE ERNICA – GAETA S.R.L. DEL 12-1-2014 CAMPIONATO DI ECCELLENZA.
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 196/CDT del 21/03/2014
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SSD POLISPORTIVA GAETA S.R.L. AVVERSO LE DECISIONI DEL
GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COM. UFF. 172
DEL 26-2-2014 IN MERITO ALLA GARA ATLETICO BOVILLE ERNICA – GAETA S.R.L. DEL
12-1-2014 CAMPIONATO DI ECCELLENZA.
Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio, con la decisione impugnata, respingeva il
reclamo presentato dalla Polisportiva Gaeta con il quale eccepiva la irregolare posizione del
calciatore Testa Gianni. La reclamante sosteneva che il calciatore in questione, iscritto nell’albo
degli allenatori dilettanti, aveva contratto il tesseramento quale calciatore con la società Atletico
Boville Ernica, senza aver previamente richiesto la sospensione dall’albo. Il Giudice di prime cure,
nel respingere il reclamo, precisava che la normativa attuale consente agli iscritti nell’albo degli
allenatori di base di contrarre il tesseramento quale calciatore e di partecipare alle gare e nel
contempo non aveva violato la disposizione che consente agli allenatori di tesserarsi quali
calciatori esclusivamente presso la medesima società ove svolgono le funzioni di allenatori.
Avverso la decisione reitera le sue doglianze la Polisportiva Gaeta che ritiene la delibera carente di
motivazione nella parte in cui non prende in esame la norma contenuta nell’articolo 36 del
Regolamento del Settore Tecnico e che prescrive che “i tecnici per poter espletare attività
calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni devono presentare al Settore
Tecnico domanda di sospensione dall’Albo precisando la natura della nuova attività” e quindi non
ha dato conto della eventuale richiesta di sospensione dall’albo presentata dall’allenatore Testa
ed, in caso di carenza, avrebbe dovuto rilevare la irregolare posizione del calciatore.
Propone scritti difensivi la società Atletico Boville Ernica che deduce come il proprio tesserato
abbia presentato in data antecedente alla gara la domanda di sospensione dall’albo a partire
dall’11-1-2014 e quindi abbia ottemperato al disposto dell’articolo 36 del Regolamento del Settore
Tecnico e conclude per il rigetto del reclamo
E’ stata altresì sentita la società Polisportiva Gaeta, come da formale richiesta, che ha ribadito il
contenuto del ricorso, facendo esplicitamente riferimento alla Giurisprudenza di altri Organi
disciplinari della F.I.G.C. già prodotta nel reclamo.
Ritiene la Commissione che il reclamo sia infondato. Le norme invocate dalla reclamante e la
chiara dizione dell’articolo 37 del Regolamento del Settore Tecnico non possono che essere lette
nel senso che l’allenatore di base possa tesserarsi quale calciatore e possa partecipare a gare ed
altresì che possa addirittura svolgere la duplice attività di calciatore ed allenatore purchè lo faccia
con la medesima società. Ritiene altresì la Commissione che, proprio a cagione di tale facoltà
ulteriore consentita dal regolamento, l’allenatore di base non debba richiedere alcuna sospensione
dall’albo quando si tesseri come calciatore per una società in quanto sia preventivamente che
successivamente a tale tesseramento può tesserarsi con la medesima società come allenatore. In
buona sostanza, a differenza di altre categorie di tecnici, l’allenatore di base non perde il diritto di
appartenere all’albo in costanza del tesseramento quale calciatore e quindi non deve chiedere
alcuna sospensione dall’albo che, diversamente opinando, gli precluderebbe un diritto (quello di
tesserarsi in futuro o di restare tesserato come allenatore per la medesima società per la quale
contrae il tesseramento come calciatore). La disposizione dell’articolo 36 è norma di carattere
generale che viene esplicitamente derogata da quella contenuta nell’articolo 37 ai commi 1 e 2,
che è norma speciale rispetto alla prima e riguarda unicamente una delle plurime categorie dei
tecnici, puntualmente elencate nella delibera del Giudice di prime cure. La posizione del calciatore
è quindi regolare e non vale nemmeno esaminare la puntualizzazione della società reclamata,
relativa alla presentazione prima della gara dell’istanza di sospensione prescritta dall’articolo 36 in
quanto, a parere della Commissione per le ragioni anzidette, non necessaria per la particolare
categoria di tecnici a cui il Testa appartiene. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
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