COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 202/CDT del 28/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUMBER NINE FUTSAL AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 54 C5 DEL 26.2.2014 (Gara: ROMA TORRINO – NUMBER NINE FUTSAL del 19.2.2014 – Campionato Giovanissimi Calcio a 5 Provinciale Roma)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 202/CDT del 28/03/2014
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUMBER NINE FUTSAL AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 54 C5 DEL 26.2.2014 (Gara: ROMA TORRINO – NUMBER NINE FUTSAL del 19.2.2014 – Campionato Giovanissimi Calcio a 5 Provinciale Roma)
La Società NUMBER NINE FUTSAL ha presentato ricorso a questa Commissione Disciplinare Territoriale, avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo , con la quale ha disposto la punizione, a carico della ricorrente, della perdita della gara con il punteggio di 0 – 6, nonché la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di € 25,00 (I rinuncia). La società A.S.D. NUMBER NINE FUTSAL sia in sede di reclamo che in sede di audizione, ha tenuto a precisare che, allorquando la Società ROMA TORRINO ha comunicato la disponibilità, per il recupero della gara del 9.2.2014 non disputata per impraticabilità del campo di giuoco per il giorno 19.2.2014, è stato comunicato alla Società ROMA TORRINO, il giorno 18.2.2014, di non essere disponibili per tale data, in quanto nella stessa giornata era già previsto il recupero di altra gara del Settore Giovanile e Scolastico. Alla luce di tale considerazioni chiede la ricorrente di annullare le decisioni di cui all’oggetto, fissando una ulteriore data per il recupero della suindicata gara. Questa Commissione Disciplinare, dopo aver ascoltato la società ed esaminato l’intero carteggio, ha rilevato che con il C.U. n. 50 del 12.2.2014, veniva fissata la data del recupero della partita in questione per il giorno 19.2.2014. La Società NUMBER NINE con una email trasmessa alla Società ROMA TORRINO, dall’allenatore della predetta Società, alle ore 20.24 del 18.2.2014 – a poche ore di distanza dalla data di effettuazione dell’incontro fissato per il giorno dopo, chiedeva di poter disputare l’incontro nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì della settimana successiva, dalle ore 17.30 in poi. Appare evidente a questo Organo di Giustizia Sportiva che nel caso in questione non sia stata rispettata, da parte della Società NUMBER NINE FUTSAL, la normale procedura prevista nei casi in cui viene richiesta una variazione al programma gare, fissata in un Comunicato Ufficiale. Infatti, essendo stato fissato il recupero della gara per il giorno 19.2.2014 con C.U. in data 12.2.2014, la Società NUMBER NINE FUTSAL avrebbe avuto tutto il tempo necessario per chiedere lo spostamento della data, inviando al Comitato ed alla Società avversaria una richiesta di variazione di tale data. Non può essere presa in considerazione una richiesta inviata, tra l’altro, solo alla Società avversaria ed a poche ore di distanza dalla data di effettuazione della gara. Tra l’altro va tenuto presente che l’eventuale modififca di una data ufficiale di un incontro, viene pubblicata sul Comunicato Ufficiale e poiché, nel caso in esame, ciò non è avvenuto, non può che essere considerata valida la data di effettuazione del 19.2.2014. Pertanto, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata, così come anticipato sul C.U. n. 196 del 21.3.2014. La tassa reclamo va incamerata.
Share the post "COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 202/CDT del 28/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUMBER NINE FUTSAL AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 54 C5 DEL 26.2.2014 (Gara: ROMA TORRINO – NUMBER NINE FUTSAL del 19.2.2014 – Campionato Giovanissimi Calcio a 5 Provinciale Roma)"