COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 202/CDT del 28/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ LA SABINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.8.2014 A CARICO DEL CALCIATORE GIANNINI CHRISTIAN ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE CON C.U. N. 79 SGS DEL 6.3.2014 (Gara: PETRIANA – LA SABINA del 1°.3.2014 – Campionato Allievi Reg. Fascia B)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 202/CDT del 28/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ LA SABINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.8.2014 A CARICO DEL CALCIATORE GIANNINI CHRISTIAN ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE CON C.U. N. 79 SGS DEL 6.3.2014 (Gara: PETRIANA – LA SABINA del 1°.3.2014 – Campionato Allievi Reg. Fascia B) La Società LA SABINA, nel ricorso, minimizza la condotta del calciatore GIANNINI CHRISTIAN, riconducendola ad un mero gesto di stizza: il pallone calciato dallo stesso giocatore per uno stato di frustrazione dovuto al risultato negativo della gara, avrebbe raggiunto l’arbitro ad una gamba, in modo del tutto casuale. Per tali motivi, la reclamante chiede una sostanziale riduzione della squalificha inflitta al GIANNINI dal Giudice Sportivo Territoriale. Dalla lettura degli atti ufficiali – fonte primaria di prova (art. 35 del C.G.S.) – si deduce ben altra descrizione del fatto: il calciatore GIANNINI, a fine gara, calciava volontariamente il pallone contro l’arbitro da distanza ravvicinata, attingendolo ad una gamba, senza causargli conseguenze. Da quanto sopra descritto, appaiono prive di fondamento, le lamentele della Società LA SABINA e altresì adeguata la sanzione inflitta al GIANNINI. Per tutto quanto sopra premesso, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata, così come anticipato sul C.U. n. 196 del 21.3.2014. La tassa reclamo va incamerata.
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