COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 202/CDT del 28/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ TREVIGNANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 250 A CARICO DELLA RECLAMANTE, DI SQUALIFICA FINO AL 28.2.2017 A CARICO DEL CALCIATORE SOCCORSI EDOARDO E DI INIBIZIONE FINO AL 30.5.2014 AL DIRIGENTE MARIOTTI ANTONIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 180 DEL 6.3.2014 (Gara: TREVIGNANO – REAL TEVERINA CIVITELLA del 2.3.2014 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 202/CDT del 28/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ TREVIGNANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 250 A CARICO DELLA RECLAMANTE, DI SQUALIFICA FINO AL 28.2.2017 A CARICO DEL CALCIATORE SOCCORSI EDOARDO E DI INIBIZIONE FINO AL 30.5.2014 AL DIRIGENTE MARIOTTI ANTONIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 180 DEL 6.3.2014 (Gara: TREVIGNANO – REAL TEVERINA CIVITELLA del 2.3.2014 – Campionato I Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata, osserva: a motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto che il giocatore SOCCORSI EDOARDO avrebbe calciato il pallone in direzione dell’arbitro, quale gesto di nervosismo per l’espulsione di due compagni, ma senza alcun intento di violenza nei confronti del Direttore di gara. Anche per quanto concerne il Dirigente MARIOTTI ANTONIO, questi avrebbe soltanto richiesto spiegazioni all’arbitro, senza avere alcun contatto fisico con lo stesso. La reclamante, contesta infine la sussistenza di quanto riferito dall’arbitro, in merito al furto di oggetti e denaro, che si trovavano all’interno del suo spogliatoio, furto del quale l’interessato non aveva fatto alcun cenno ai Dirigenti, al momento della restituzione delle liste. Per tali motivi, si è quindi chiesta la riduzione delle sanzioni, ritenute eccessive, rispetto all’entità dei fatti. Esaminato il contenuto del referto arbitrale che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata e degna di fede, questa Commissione ritiene del tutto congrua e adeguata la sanzione pecuniaria comminata alla Società TREVIGNANO, per la mancanza di acqua calda nello spogliatoio dell’arbitro, per la presenza di persone non autorizzate nello spazio antistante gli spogliatoi, le quali rivolgevano minacce al Direttore di gara, ed infine per avere quest’ultimo rinvenuto, al suo rientro nello spogliatoio, tutti i suoi indumenti gettati in terra e danneggiati, e per avere inoltre constatato che dal suo borsone erano state sottratte due divise complete da gara, nonché dal portafoglio una banconota da € 50,00 e una da € 20,00; circostanze queste che, peraltro, sono state oggetto di una denuncia per furto presentata presso la stazione dei Carabinieri di Tivoli. Per quanto concerne il comportamento del dirigente MARIOTTI, si ritiene di ridurre lievemente la sanzione, in quanto, se pur con toni offensivi e con gesto di natura invasiva, come quello di trattenergli il braccio, lo stesso, in effetti, intendeva soltanto ottenere spiegazioni da parte dell’arbitro, senza alcun atteggiamento minaccioso. Quanto poi al calciatore SOCCORSI, ribadita la intollerabilità e la gravità del suo comportamento , va considerata tuttavia il contesto nel quale si è verificato l’episodio incriminato, nonché la dinamica del gesto compiuto dal giocatore il quale, nel corso di una protesta collettiva, innervosito dall’espulsione contestuale di due compagni, con moto di stizza, calciava il pallone in direzione dell’arbitro, attingendolo tra la nuca e l’orecchio. Per tali considerazioni, si ritiene pertanto di rivisitare parzialmente la sanzione, anche al fine di graduare e rapportare la stessa alle sanzioni abitualmente irrogate dagli Organi di Giustizia Sportiva, per casi analoghi. Tanto sopra premesso, questa Commissione DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo riducendo la squalifica del calciatore SOCCORSI EDOARDO al 30.9.2015, l’inibizione del Dirigente MARIOTTI ANTONIO al 30.4.2014 e di confermare l’ammenda di € 250 a carico della Società TREVIGNANO, così come anticipato sul C.U. n. 196 del 21.3.2014. La tassa reclamo va restituita.
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