COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 202/CDT del 28/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVA CASSINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA DEL CAMPO PER 3 GARE CON OBBLIGO DI DISPUTARE LE GARE A PORTE CHIUSE E LA SQUALIFICA DELL’ALLENATORE PECORARO ANTONIO PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 186 DEL 12.3.2014 (Gara: NUOVA CASSINO – CALCIO SEZZE del 9.3.2014 . Campionato Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 202/CDT del 28/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVA CASSINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA DEL CAMPO PER 3 GARE CON OBBLIGO DI DISPUTARE LE GARE A PORTE CHIUSE E LA SQUALIFICA DELL’ALLENATORE PECORARO ANTONIO PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 186 DEL 12.3.2014 (Gara: NUOVA CASSINO – CALCIO SEZZE del 9.3.2014 . Campionato Promozione) La Commissione Disciplinare DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo per quanto riguarda l’allenatore PECORARO ANTONIO. Di accogliere il reclamo riducendo la squalifica del campo a 2 giornate , mantenendo l’obbligo di disputare gli incontri in campo neutro e a porte chiuse. Conferma l’ammenda di € 1.000. La tassa reclamo va restituita. In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.
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