COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 20.03.2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Prot. n. 40 – Reclamo ASD Arenzano F.C. avverso la squalifica del calciatore Matteo Battaglia per tre giornate. Gara Arenzano – Voltrese del 9 marzo 2014 Campionato Promozione. C.U. n. 54 del 13.3.2014
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 56 del 20.03.2014
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
Prot. n. 40 - Reclamo ASD Arenzano F.C. avverso la squalifica del calciatore Matteo Battaglia
per tre giornate. Gara Arenzano - Voltrese del 9 marzo 2014 Campionato Promozione.
C.U. n. 54 del 13.3.2014
La Commissione Disciplinare,
• visti gli atti;
• letto il reclamo con cui l’ASD Arenzano FC censura la squalifica per tre gare inflitta al calciatore Matteo Battaglia assumendo un diverso svolgimento dei fatti contestati tendente a escludere nel comportamento del proprio tesserato ogni forma di violenza;
• ricostruiti i fatti dal resoconto arbitrale dal quale si evince che il Battaglia fu espulso per aver colpito un avversario con un pugno alla nuca;
• considerato che il rapporto di gara gode di fede privilegiata ai sensi di quanto previsto dall’art. 35, 1 c. del C.G.S.;
• valutata la congruità della sanzione inflitta; per questi motivi
respinge il reclamo proposto dall’ASD Arenzano e, per l’effetto, conferma la squalifica irrogata al calciatore Matteo Battaglia. Dispone l’addebito della tassa non versata
