COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 20.03.2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società SARONNO ROBUR Camp. 2° Categoria Gir. G Gara del 23.02.2014 tra Saronno Robur / Lonate Ceppino ASD C.U. n. 34 del delegazione di Como datato 07.03.2014.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 46 del 20.03.2014
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo società SARONNO ROBUR Camp. 2° Categoria Gir. G
Gara del 23.02.2014 tra Saronno Robur / Lonate Ceppino ASD
C.U. n. 34 del delegazione di Como datato 07.03.2014.
La società SARONNO ROBUR ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha deliberato l’inammissibilità del ricorso presentato per posizione irregolare di un giocatore della squadra avversaria in quanto ritenuto redatto in forma generica.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini previsti dal CGS, osserva : il reclamo merita di essere accolto.
Il reclamo presentato al Giudice Sportivo provinciale dalla società Saronno Robur è infatti preciso nella descrizione delle motivazioni di doglianza e per tale ragione avrebbe dovuto essere valutato nel merito.
Tanto premesso e ritenuto
ACCOGLIE
Il reclamo proposto e rinvia al Giudice Sportivo della Delegazione di Como per la decisione sul merito dello stesso.
Dispone l’accredito della relativa tassa.
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