COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 20.03.2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società ASD ALCIONE Camp. Allievi Regionali Gir. B Gara del 2-03-2014 tra Alcione / Rozzano C.U. n. 43 del CRL datato 6-03-2014

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 20.03.2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società ASD ALCIONE Camp. Allievi Regionali Gir. B Gara del 2-03-2014 tra Alcione / Rozzano C.U. n. 43 del CRL datato 6-03-2014 La società ALCIONE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato l'allenatore Vicinanza Toscano Alessandro fino al 9-04-2014 per frasi irriguardose e offensive nei confronti dell'arbitro (sanzione prolungata dal 5-03-2014 al 9-04-2014 ) lamentando che non si comprende come il direttore di gara abbia potuto conoscere personalmente in tribuna il signor Vicinanza e in secondo luogo in quanto l'allenatore ha visto la gara non dalla tribuna ma da un campo adiacente al terreno di gioco. Inoltre la società lamenta che le sanzioni pecuniarie inflitte dal GS non trovano alcun fondamento perchè inesistenti e non corrispondenti alla situazione di fatto in cui si è svolta la gara. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva che il referto arbitrale è fonte primaria e privilegiata di prova dallo stesso risulta che l'allenatore, riconosciuto personalmente dal direttore di gara ha pronunciato frasi irriguardose nei confronti del direttore di gara, il quale peraltro si è rivolto a un dirigente accompagnatore della reclamante perchè invitasse il Vicinanza a smetterla. Analogamente per quanto concerne le sanzioni pecuniarie applicate. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa
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