COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 20.03.2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società CENTRO SCHUSTER Camp. Giovanissimi Reg. Gir. D Gara del 23.02.2014 tra Centro Schuster / San Colombano C.U. n. 43 del CRL datato 06.03.2014.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 20.03.2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società CENTRO SCHUSTER Camp. Giovanissimi Reg. Gir. D Gara del 23.02.2014 tra Centro Schuster / San Colombano C.U. n. 43 del CRL datato 06.03.2014. La società CENTRO SCHUSTER ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha deliberato di sanzionare la società con la perdita della gara con il risultato di 0 – 3, di comminare al giocatore MARTINAZZOLI Luca la squalifica per una gara nonché di inibire il sig. BONI Stefano fino al 19.03.2014, per aver fatto giocatore detto calciatore in posizione irregolare. Lamenta infatti la reclamante che detto giocatore, espulso durante la gara del 09.02.2014, avrebbe già scontato la sanzione della squalifica per una gara nella gara successiva e pertanto avrebbe legittimamente preso parte alla gara del 23.02.2014. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini previsti dal CGS, osserva : dall’esame degli atti ufficiali – in particolare dal CU n. 41 del CRL – emerge che il giocatore MARTINAZZOLI Luca era stato sanzionato con la squalifica per una gara per fatti accaduti al termine della competizione (non per espulsione diretta dal campo). Detto giocatore avrebbe dovuto pertanto non prendere parte alla gara successiva del 23.02.2014, a nulla rilevando il fatto che non sia stato impiegato nella gara del 16.02.2014. Tanto premesso e ritenuto, RIGETTA Il reclamo proposto, conferma le sanzioni comminate e dispone l’addebito della tassa.
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