COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 20.03.2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società ASD SAN MICHELE Camp. Giovanissimi Prov. Gir. B Gara del 9.02.2014 tra ASD San Michele / Bulgaro C.U. n. 32 della delegazione di Como datato 20.02.2014.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 20.03.2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società ASD SAN MICHELE Camp. Giovanissimi Prov. Gir. B Gara del 9.02.2014 tra ASD San Michele / Bulgaro C.U. n. 32 della delegazione di Como datato 20.02.2014. La società ASD SAN MICHELE ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica comminata a carico degli allenatori MOSCATELLI Andrea e PRETARI Nicolò sino al 28.4.2014 e del giocatore TAGLIABUE Paolo per tre gare e dell’inibizione al presidente, MARTINEZ Marcello, sino al 31.3.2014, lamentando che dal rapporto arbitrale non si evince alcun comportamento minaccioso offensivo e/o irriguardoso a loro attribuito dal GS nel provvedimento reclamato. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini, sentita la reclamante, osserva : il reclamo merita di essere accolto. Infatti dal rapporto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova non emerge alcuno dei comportamenti addebiti al MOSCATELLI, al PRETARI, al TAGLIABUE ed al MARTINEZ. L’arbitro menziona peraltro genericamente tali comportamenti in una richiesta di autorizzazione ad adire le vie legali che non può essere considerata in quanto tale un atto ufficiale di gara, ai sensi dell’Art. 35, I comma, CGS, il quale precisa chiaramente che sono atti ufficiali di gara, i rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto uomo ed i relativi supplementi. La richiesta di essere autorizzato ad adire le vie legali rivolta al presidente della Sezione AIA di appartenenza infatti non può certamente essere ritenuta né rapporto ufficiale né supplemento di rapporto e quindi costituire un atto ufficiale ai sensi della norma sopra menzionata. Ne consegue che il reclamo deve essere integralmente accolto. Tanto premesso ACCOGLIE Il reclamo proposto, annullando le decisioni impugnate e dispone l’accredito della relativa tassa se non ancora versata.
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