COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 27/03/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società F.C. REAL CASAL A.S.D. Camp. Promozione Gir. F Gara del 09.03.2014 tra Accademia Sandonatese / F.C. Real Casal A.S.D. C.U. n. 45 del CRL datato 13.03.2014.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 27/03/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società F.C. REAL CASAL A.S.D. Camp. Promozione Gir. F Gara del 09.03.2014 tra Accademia Sandonatese / F.C. Real Casal A.S.D. C.U. n. 45 del CRL datato 13.03.2014. La società F.C. REAL CASAL A.S.D. ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica comminata a carico del giocatore ARENA Marco per 4 gare sostenendo che il calciatore, avrebbe colpito involontariamente con una manata sul volto un giocatore avversario durante una fase di gioco. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini, osserva che dal referto di gara – fonte privilegiata e primaria di prova – emerge chiaramente che il giocatore ARENA Marco, ha colpito al volto un avversario, facendolo cadere e facendogli uscire il sangue dalla bocca. Questa Commissione, secondo i criteri di giudizio abitualmente adottati, ritiene che il comportamento tenuto dal calciatore ARENA Marco sia da qualificarsi violento, e non ritiene vi sia giustificazione per una mitigazione della pena. Tanto premesso RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa se non ancora versata.
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