COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 27/03/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società ABBIATEGRASSO Camp. Juniores Reg. Gir. BH Gara del 08.03.2014 tra Universal Solaro / Abbiategrasso C.U. n. 45 del CRL datato 13.03.2014.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 27/03/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società ABBIATEGRASSO Camp. Juniores Reg. Gir. BH Gara del 08.03.2014 tra Universal Solaro / Abbiategrasso C.U. n. 45 del CRL datato 13.03.2014. La società ABBIATEGRASSO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il giocatore ROSSI Mattia per cinque gare, lamentando che la sanzione sarebbe eccessiva rispetto ai fatti così come accaduti. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini previsti dal CGS, osserva : dall’esame degli atti ufficiali – fonte primaria e privilegiata di prova – l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha confermato che il sig. ROSSI Mattia lo ha offeso e cercava di impedire di estrarre il cartellino rosso. Seppur il comportamento del giocatore sia da ritenere irriguardoso ed offensivo nei confronti dell'arbitro, anche alla luce dei criteri abitualmente adottati dalla Commissione, la sanzione deve essere lievemente mitigata. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo RIDUCE La sanzione della squalifica comminata al sig. ROSSI Mattia a quattro gare. Dispone l’accredito della tassa.
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