COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 27/03/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società US SESTESE CALCIO Camp. Allievi Reg. Gir. A Gara del 09.03.2014 tra US Sestese Calcio / FC Rhodense C.U. n. 45 del CRL datato 13.03.2014
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 47 del 27/03/2014
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo società US SESTESE CALCIO Camp. Allievi Reg. Gir. A
Gara del 09.03.2014 tra US Sestese Calcio / FC Rhodense
C.U. n. 45 del CRL datato 13.03.2014
La società US SESTESE CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS con la quale ha squalificato il calciatore BARBAGALLO Gianluca per tre gare, lamentando che la squalifica è eccessiva in quanto il calciatore era stato provocato in precedenza, commettendo un fallo di reazione.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini, sentita la reclamante osserva : la decisione del GS deve ritenersi corretta.
Infatti, secondo gli abituali criteri di giudizio adottati da questa Commissione la squalifica di tre gare comminata dal GS è congrua in relazione al comportamento dallo stesso tenuto nei confronti di un calciatore avversario (atto di violenza ex Art. 19 comma IV lett. B CGS).
Tanto premesso e ritenuto,
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’accredito della relativa tassa se non ancora versata.
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