COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 27/03/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società VARESE GIOVANILE Camp. Allievi Prov. Gir. B Gara del 09.03.2014 tra Varese Giovanile / Ispra Angera C.U. n. 30 della Delegazione di Varese datato 13.03.2014.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 27/03/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società VARESE GIOVANILE Camp. Allievi Prov. Gir. B Gara del 09.03.2014 tra Varese Giovanile / Ispra Angera C.U. n. 30 della Delegazione di Varese datato 13.03.2014. La società VARESE GIOVANILE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore sig. BOSSI Federico per sei gare, lamentando che la sanzione sarebbe eccessiva anche vista l'età del giocatore. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini previsti dal CGS, rileva : dal rapporto arbitrale emerge con tutta evidenza che il sig. BOSSI Federico ha colpito un avversario, senza procurargli conseguenze fisiche, ed offendeva ripetutamente il direttore di gara. I fatti così come accaduti giustificano pertanto la sanzione comminata dal GS che tuttavia deve essere lievemente mitigata. in parziale accoglimento del reclamo RIDUCE La sanzione della squalifica comminata al sig. BOSSI Federico a quattro gare. Dispone l’accredito della tassa.
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