COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 141 del 19/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. RIONE PACE AVVERSO SANZIONI MERITO GARA RIONE PACE/ROBUR DEL 22.2.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “F” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 130 del 26.2.2014)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 141 del 19/03/2014
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.S.D. RIONE PACE AVVERSO SANZIONI MERITO GARA RIONE PACE/ROBUR DEL 22.2.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “F”
(Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 130 del 26.2.2014)
Il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche, in esito all’esame del referto arbitrale relativo all’incontro emarginato, con delibera pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva alla reclamante la sanzione dell’ammenda di € 400,00 per il comportamento ascritto, a fine gara, ai propri dirigenti ed ad un proprio sostenitore.
Avverso tale provvedimento ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Rione Pace, deducendone l’infondatezza in fatto ed in diritto, l’eccessività e la sproporzione e chiedendone, pertanto, l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione, tenuto conto altresì dei buoni precedenti della società e dei propri sostenitori.
Secondo la reclamante, nessun rimprovero potrebbe esserle mosso in quanto il proprio impianto sportivo è “senza barriere”, senza cioè reti e cancelli tra il terreno di gioco e gli spalti e, quindi, i propri addetti non avrebbero potuto “impedire l’ingresso a chi che sia”. I fatti verificatisi, peraltro, per numero dei coinvolti, durata, gravità e conseguenze, furono di lieve entità e, comunque, non così gravi da giustificare una sanzione tanto elevata. Inoltre, il sostenitore intervenuto non era altri che un proprio dirigente che cercava di sedare gli animi e di dividere i contendenti, rimanendo colpito, prima di reagire, da alcuni calciatori della Robur con calci e pugni.
Motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte.
In base agli atti ufficiali che, come noto, costituiscono fonte privilegiata di prova, il comportamento omissivo dei dirigenti della reclamante ed i fatti ascritti al proprio sostenitore risultano confermati nella loro obiettiva gravità.
Il problema si pone, dunque, sotto il profilo della quantificazione della sanzione applicabile.
Al riguardo, il peso da attribuire alle circostanze attenuanti dedotte dalla reclamante, induce il Collegio a disporre la rimodulazione, in senso riduttivo, della sanzione inflitta, nei termini come da dispositivo.
Sotto altro profilo, non può essere revocata in dubbio l’applicabilità, ex art. 4, commi 2 e 3, del Codice di giustizia sportiva, dei canoni sportivi della responsabilità oggettiva della società per i fatti addebitabili ai propri dirigenti e sostenitori; tale responsabilità consegue in termini automatici e legali e non può, quindi, essere in nessun caso elusa, ma solo misurata e graduata nei suoi limiti sanzionatori quantitativi.
Per tutto ciò che precede, il reclamo può essere solo parzialmente accolto, derivandone una riduzione della sanzione impugnata, tenuto conto altresì dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio e della categoria di appartenenza della società.
P.Q.M.
la Commissione, in parziale accoglimento del gravame come sopra proposto, riduce ad € 200,00 (duecento/00) l’ammenda applicata all’A.S.D. Rione Pace.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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