COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 141 del 19/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. PORTO POTENZA CALCIO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA PORTO POTENZA CALCIO/AURORA TREIA DEL 1.3.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “B” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 135 del 5.3.2014)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 141 del 19/03/2014
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.S.D. PORTO POTENZA CALCIO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA PORTO POTENZA CALCIO/AURORA TREIA DEL 1.3.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “B”
(Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 135 del 5.3.2014)
Il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore GALASSI Enrico, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per il comportamento da questi tenuto nei confronti di un calciatore della squadra avversaria e, dopo essere stato, per questo, espulso, nei confronti di un assistente arbitrale.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Porto Potenza Calcio, chiedendo l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi: a) avrebbe reagito ad una serie di falli e provocazioni subite da parte di alcuni calciatori della squadra avversaria e mai sanzionate; b) si rivolse all’assistente arbitrale perché riferisse al direttore di gara i motivi della sua reazione, ma senza mai mancargli di rispetto.
Sentito a chiarimenti, l’assistente arbitrale ha confermato che il Galassi, nell’occasione, colpì un avversario dapprima con due calcetti veniali, poi con uno forte ad una gamba: il tutto a gioco fermo; dopo essere stato, per questo, espulso, si rivolse a lui protestando, ma senza offenderlo o altro.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltato l’arbitro;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• ritenuto, alla luce dell’espletata istruttoria, che la condotta del calciatore Galassi debba essere inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva e punita con l’applicazione della sanzione ivi prevista nel minimo edittale;
• ritenuto pertanto di poter aderire all’invocata riduzione della sanzione impugnata, essendo stato escluso dalla condotta del ridetto calciatore ogni contenuto offensivo ed ingiurioso nei confronti dell’ufficiale di gara;
P.Q.M.
accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Porto Potenza Calcio e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore GALASSI Enrico a tre giornate di gara.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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