COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 141 del 19/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. SAN GIUSEPPE FC 1983 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAN GIUSEPPE FC 1983/LA SAETTA DEL 22.2.2014 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “H“ (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata – Com. Uff. n. 52 del 26.2.2014)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 141 del 19/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. SAN GIUSEPPE FC 1983 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAN GIUSEPPE FC 1983/LA SAETTA DEL 22.2.2014 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “H“ (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata - Com. Uff. n. 52 del 26.2.2014) L’arbitro della gara in epigrafe riferiva, nel proprio rapporto, di aver interrotto definitivamente l’incontro al 46° minuto del secondo tempo, ritenuta l’impossibilità di portarlo a termine a seguito di una rissa accesasi in campo tra i tesserati delle due squadre. Il Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, rilevando che l’incontro era stato sospeso dall’arbitro a causa del comportamento tenuto dai componenti delle due squadre, tra le altre, infliggeva ad entrambe le società la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 3 a 0 e la penalizzazione di un punto in classifica. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. San Giuseppe FC 1983, chiedendo la “ripetizione” della gara siccome interrotta definitivamente dall’arbitro senza validi motivi. A dire della reclamante, non vi fu alcuna rissa, ma semplicemente un alterco tra tre calciatori: con delle spinte reciproche tra due e l’intervento di un terzo, peraltro tutti prontamente espulsi dall’ufficiale di gara, mentre gli altri calciatori cercavano di riportare la calma, riuscendovi in meno di un minuto; nonostante ciò e le assicurazioni dei capitani e degli allenatori delle due squadre, l’arbitro decise comunque di sospendere definitivamente l’incontro. In via istruttoria, la reclamante chiedeva ammettersi prova per testi ed il confronto con il direttore di gara. Alla richiesta audizione, la reclamante ha illustrato ulteriormente i motivi del gravame, riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate. Con missiva in data 10 marzo 2014, l’A.S.D. La Saetta, controinteressata, ha fatto ritualmente pervenire proprie controdeduzioni chiedendo l’annullamento della delibera del Giudice sportivo e conseguentemente l’omologazione del risultato della gara, di 1 a 0 in proprio favore, conseguito dalle squadre in campo al momento dell’interruzione definitiva. Secondo la resistente, l’arbitro avrebbe sospeso l’incontro ingiustamente, in quanto il tutto si risolse “in pochissimo tempo ed in meno di un minuto si sarebbe potuto continuare a giocare”. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato di avere sospeso definitivamente l’incontro al 46° minuto del secondo tempo poiché - a seguito di una colluttazione tra un calciatore della squadra del San Giuseppe FC ed, in rapida successione, due della squadra ospitata - in campo si erano creati diversi capannelli di giocatori che discutevano fra loro, continuando anche dopo essere stati da lui ripetutamente invitati a riprendere il gioco; peraltro, agli stessi si erano uniti anche i componenti delle due panchine, compresi i dirigenti presenti. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • rigettate preliminarmente le richieste istruttorie di ammissione di prova per testi, non consentita a norma dell’art. 31 del Codice di Giustizia Sportiva, e di confronto con l’ufficiale di gara per espresso divieto disposto dall’art. 34, 5° comma, stesso Codice; • rilevato che le disposizioni di cui alla Regola 5 ed art. 64, n. 2 delle N.O.I.F. attribuiscono all’arbitro il potere di astenersi dal far proseguire la gara qualora si verifichino, nel corso della stessa, situazioni che “a suo giudizio” appaiono pregiudizievoli dell’incolumità propria, dei suoi assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio; • ritenuto che i comportamenti dei tesserati delle due società, avendo costituito un rischio per la loro stessa incolumità, hanno impedito all’ufficiale di gara di proseguire la direzione dell’incontro e, pertanto, hanno avuto influenza determinante sulla regolarità della gara; • ritenuto che la responsabilità dei fatti, come puntualmente descritti dall’arbitro, debba essere ascritta ad entrambe le società, con conseguente applicazione alle stesse, ex art. 17 n. 2 del Cgs, della punizione sportiva della perdita della gara; • ritenuto, sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze della fattispecie in esame, di poter ridurre l’entità della sanzione nella parte inerente la penalizzazione di un punto in classifica applicata ad entrambe le società, P.Q.M. in parziale accoglimento del gravame come innanzi proposto dall’A.S.D. San Giuseppe FC 1983, annulla la delibera nella parte inerente la penalizzazione di un punto in classifica applicata ad entrambe le società, confermando nel resto. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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