COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 145 del 26/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO POL. D. SPES VALDASO 1993 AVVERSO SANZIONI MERITO GARA SPES VALDASO/UNIONE PIAZZA IMMACOLATA DEL 9.3.2014 CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALE (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 138 del 12.3.2014)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 145 del 26/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO POL. D. SPES VALDASO 1993 AVVERSO SANZIONI MERITO GARA SPES VALDASO/UNIONE PIAZZA IMMACOLATA DEL 9.3.2014 CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALE (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 138 del 12.3.2014) Il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore DEL PRETE Marco, asseritamente tesserato per la reclamante, la squalifica per quattro gare effettive per essere stato espulso per espressione blasfema e per il successivo comportamento tenuto nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la Pol. D. Spes Valdaso 1993 chiedendo l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione della sanzione inflitta al proprio calciatore in quanto questi non avrebbe pronunciato alcuna frase blasfema e non avrebbe posto in essere alcuna condotta intimidatoria nei confronti dell’arbitro, essendosi subito allontanato dopo essere stato espulso. Alla richiesta audizione la reclamante illustrava ulteriormente i motivi del gravame, riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha confermato di avere espulso il Del Prete per avere questi proferito un’espressione blasfema; alla notifica del provvedimento, lo stesso calciatore si diresse verso di lui in maniera molto agitata, ma arrivatogli vicino, ad un metro circa, si calmò e se ne andò mestamente, anche per l’intervento di alcuni suoi compagni di squadra. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, sentiti la reclamante e l’arbitro, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame possa, in parziale riforma del gravato provvedimento, essere accolto e, per l’effetto, la sanzione ridotta nei termini di cui al dispositivo, apparendo tale più limitata misura congrua e proporzionata all’addebito disciplinare ascrivibile al predetto Del Prete, la cui condotta nei confronti dell’arbitro, pur biasimevole, appare tuttavia priva di contenuti di concrete minacce. P.Q.M. la Commissione, accoglie parzialmente il gravame come sopra proposto dalla Pol. D. Spes Valdaso 1993 e, per l’effetto, riduce la squalifica inflitta al calciatore DEL PRETE Marco a due giornate di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it