COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 20.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale a) Reclamo proposto dalla U.S.D. QUART avverso le decisioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 49 del 27/02/14 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in ordine alla gara BOSCONERESE – QUART disputata il 19/02/14 nell’ambito del Campionato di Prima Categoria – Girone C

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 20.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale a) Reclamo proposto dalla U.S.D. QUART avverso le decisioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 49 del 27/02/14 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in ordine alla gara BOSCONERESE - QUART disputata il 19/02/14 nell’ambito del Campionato di Prima Categoria – Girone C Con reclamo, spedito a mezzo raccomandata in data 10/03/14, la U.S.D. QUART contesta la squalifica fino al 27/03/2014 inflitta al proprio allenatore BRIGANTINO Marco con provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul C.U. n° 49 del 27/02/14 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta sulla base del rapporto dell’arbitro che ha diretto la gara BOSCONERESE – QUART, disputata il 19/02/14 nell’ambito del Girone C del Campionato di Prima Categoria. La Commissione Disciplinare Territoriale, • rilevato, preliminarmente, che il ricorso è stato proposto oltre il termine di sette giorni dalla data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione dell’Organo che si intende impugnare, con palese violazione del disposto normativo di cui all’art. 38, n° 2 del C.G.S.; • considerato che il mancato rispetto del termine procedurale suddetto preclude la trattazione del merito; • osservato, altresì, che, per il disposto dell’art. 45, n° 3, lett. b) del C.G.S., non è impugnabile il provvedimento disciplinare della squalifica dei tecnici fino ad un mese; • constatato che, nel caso specifico, il periodo di inibizione previsto non supera il mese; • ritenuto, di conseguenza, che per i due ordini di motivi sopra esposti il reclamo non può essere preso in considerazione; DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della relativa tassa che non risulta versata dalla società reclamante e, conseguentemente, CONFERMA la squalifica fino al 27/03/2014 inflitta all’allenatore BRIGANTINO Marco della U.S.D. QUART.
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