COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 27.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale b) Reclamo proposto dalla società REAL AOSTA G.L.V. avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 34 del 15/03/14 della Delegazione Provinciale di Aosta in riferimento alla gara REAL AOSTA – VALCHIUSELLA disputata il 12/03/2014 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria – Girone E

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 27.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale b) Reclamo proposto dalla società REAL AOSTA G.L.V. avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 34 del 15/03/14 della Delegazione Provinciale di Aosta in riferimento alla gara REAL AOSTA – VALCHIUSELLA disputata il 12/03/2014 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria – Girone E Con tempestivo reclamo, inviato a mezzo raccomandata il 18/03/14, la società REAL AOSTA G.L.V. contesta le decisioni assunte dal Giudice Sportivo, contenute nel C.U. n° 34 del 15/03/14 della Delegazione Provinciale di Aosta, sostenendo che le stesse sono basate su una ricostruzione dei fatti non veritiera riportata nel suo rapporto dal direttore della gara REAL AOSTA – VALCHIUSELLA disputata il 12/03/14 nell’ambito del Girone E del Campionato di Seconda Categoria e chiede che venga ridotta la squalifica per quattro gare inflitta al proprio giocatore MANTIONE Luca. Nel suo puntuale e circostanziato rapporto di gara, l’arbitro riferisce che, al 27° del secondo tempo, allontanava dal campo il giocatore MANTIONE Luca perché, nel contestare una sua decisione, gli metteva una mano sul petto e lo spingeva offendendolo pesantemente. Alla notifica del provvedimento disciplinare, il suddetto gli indirizzava, unitamente ai propri compagni, un ironico applauso. La società reclamante, a discolpa dell’operato del proprio calciatore, osserva che nella occasione sopra descritta non vi è stato alcun contatto fisico fra lo stesso e l’arbitro ed ammette soltanto la circostanza che il MANTIONE abbia espresso verbalmente il proprio disappunto avverso una decisione del direttore di gara, concludendo con un “dannoso” battito delle mani. Poiché, nel contrasto fra le due versioni, si deve maggiormente dar credito alla descrizione dell’episodio effettuata dal direttore di gara nel suo rapporto, che, si rammenta, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, la Commissione Disciplinare Territoriale, ritenuto il comportamento del giocatore particolarmente offensivo e reiterato; valutata, quindi, incensurabile la decisione impugnata, sia in ordine al merito, sia in ordine alla motivazione ed alla congruità della sanzione adottata dal Giudice Sportivo; RESPINGE il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo, che deve essere addebitata alla società REAL AOSTA G.L.V. , perché non versata e, conseguentemente CONFERMA la squalifica per QUATTRO gare effettive inflitta al giocatore MANTIONE Luca.
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