COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 27.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale c) Reclamo della A.S.D. ATLETICO ROERO avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale della Delegazione Provinciale di Cuneo n. 37 del 6.3.2014, con il quale veniva comminata la squalifica fino al 29.4.2014 all’allenatore sig. Baratta Mirko (gara Saviglianese / Roero del 2.3.2014 – Campionato Giovanissimi girone C)
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 27.03.2014
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
c) Reclamo della A.S.D. ATLETICO ROERO avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale della Delegazione Provinciale di Cuneo n. 37 del 6.3.2014, con il quale veniva comminata la squalifica fino al 29.4.2014 all'allenatore sig. Baratta Mirko (gara Saviglianese / Roero del 2.3.2014 - Campionato Giovanissimi girone C)
Con il reclamo in oggetto, la società ATLETICO ROERO richiede una riduzione della sanzione comminata al proprio allenatore BARATTA Mirko, lamentando il fatto che il medesimo avrebbe subito un'aggressione da parte di un dirigente della società avversaria ed avrebbe legittimamente colpito il suo aggressore allo scopo di difendersi. La Commissione Disciplinare, letto il reclamo e la documentazione di gara, sentita la società ricorrente che ne ha fatto rituale richiesta, esprime le seguenti considerazioni. L’arbitro ha riferito nel proprio referto che il sig. Baratta, al termine della gara, dopo essere stato allontanato dal terreno di gioco, profferiva una serie di insulti nei suoi confronti. Il sig. Baratta veniva quindi inseguito da un tesserato della società avversaria che aveva intenzione di difendere il direttore di gara e tra i due nasceva un alterco, in occasione del quale il primo colpiva il secondo con uno schiaffo. Pur ritenendo pertanto che la condotta tenuta dall'allenatore sig. Baratta debba essere sanzionata, codesta Commissione Disciplinare, in base all’esame del caso concreto, considerato in particolare che in effetti il gesto violento compiuto dal medesimo nei riguardi di un dirigente avversario è avvenuto in conseguenza di un comportamento anch'esso censurabile, è dell’avviso che possa essere disposta una riduzione della sanzione comminata dal giudice sportivo. Per tali motivi la Commissione RIDUCE al 24.3.2014 la squalifica comminata all'allenatore BARATTA Mirko. Nulla si dispone relativamente alla tassa di reclamo, che non risulta versata.
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