COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 18.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale GARA: A.S.D. ATLETICO MOLA – S.S.D. FIDELIS ANDRIA del 2/3/2014 (Reclamo della società S.S.D. FIDELIS ANDRIA, in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per la disputa di n. 2 gare porte chiuse in campo neutro e ammenda di € 1.000,00di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 59 del 6/3/2014 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 63 del 18.03.2014
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
GARA: A.S.D. ATLETICO MOLA – S.S.D. FIDELIS ANDRIA del 2/3/2014 (Reclamo della società S.S.D. FIDELIS ANDRIA, in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per la disputa di n. 2 gare porte chiuse in campo neutro e ammenda di € 1.000,00di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 59 del 6/3/2014 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
udito il rappresentante della ricorrente;
effettuati i necessari accertamenti;
considerato che le limitazioni imposte dal Prefetto di Bari dell’accesso al campo di gioco della società A.S.D. ATLETICO MOLA sono rivolte a quest’ultima società e non anche alla società S.S.D. FIDELIS ANDRIA per cui a quest’ultima può addebitarsi solo la responsabilità limitata sia in ordine all’accesso di alcuni suoi sostenitori che al loro comportamento nel corso della gara; ritenuto pertanto che in parziale accoglimento delle tesi subordinate della società S.S.D. FIDELIS ANDRIA ed in applicazione delle recidive contestate (accensione di fumogeni e lanci di bottiglie in campo) può accedersi ad una riduzione delle sanzioni irrogate dal Primo Giudice
tutto ciò premesso
D E L I B E R A
- Ridursi ad una sola giornata la squalifica del campo di gioco della società S.S.D. FIDELIS
ANDRIA (già scontata) e ridursi l’ammenda a € 500,00;
- non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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