COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 20.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinar GARE: U.S.D. FRAGAGNANO – A.S.D. REAL ALBEROBELLO del 19/1/2014 e FRAGAGNANO F.C. OTRANTO del 2/2/2014 (Reclamo della società U.S.D. FRAGAGNANO, in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per i risultati delle gare di cui alle delibere riportate sul Comunicato Ufficiale n. 56 del 20/2/2014 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 20.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinar GARE: U.S.D. FRAGAGNANO – A.S.D. REAL ALBEROBELLO del 19/1/2014 e FRAGAGNANO F.C. OTRANTO del 2/2/2014 (Reclamo della società U.S.D. FRAGAGNANO, in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per i risultati delle gare di cui alle delibere riportate sul Comunicato Ufficiale n. 56 del 20/2/2014 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; udito il rappresentante della ricorrente; effettuati gli opportuni accertamenti la Commissione Disciplinare rileva quanto segue. Con unico ricorso del 21/2/2014, la USD Fragagnano ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo, di cui al C.U. n. 56 del 20/2/2014 con cui in accoglimento dei due distinti reclami, proposti dall’ASD Alberobello e dalla F.C. Otranto ha dichiarato le due gare Fragagnano c/Real Alberobello del 19/1/2014 e Fragagnano c/Otranto del 2/2/2014 assegnate con il risultato di 0 - 3 rispettivamente in favore dell’Otranto e dell’Alberobello, fondando tali decisioni sul presupposto che a tali gare avesse preso parte il calciatore Arcadio Raffaele del Fragagnano, in posizione irregolare per non aver scontato una delle due giornate di squalifica comminategli dal G.S. con C.U. n.48/2014 del 9/1/2014 a seguito della gara A. Toma c/Fragagnano del 5/1/2014. Sostiene la società reclamante (con minuziose ed apprezzate - ma non condivisibili - motivazioni) che il suddetto calciatore Arcadio, sarebbe stato espulso dall’arbitro allorché quest’ultimo “……in contemporanea emetteva il triplice fischio finale ed estraeva in modo inequivocabile, alzando il braccio destro, il cartellino rosso….” (testualmente). Stante tale svolgimento dei fatti la reclamante –ritiene applicabile l’art.19 comma 10 CGS e quindi l’automatismo della sanzione minima per una gara, pur facendo salva l’applicazione da parte dei Giudici Sportivi di sanzioni più gravi verificabili con la pubblicazione del successivo comunicato ufficiale. Per effetto quindi dell’applicabilità dell’automatismo della sanzione, il Fragagnano non avrebbe fatto partecipare il suddetto calciatore Arcadio non solo alla prima gara successiva (a quella innanzi descritta del 5/1/2014) e cioè quella infrasettimanale del 9/1/2014, ma anche alla gara successiva del 12/1/2014, al fine di rendere regolare la partecipazione del calciatore Arcadio a tutte le gare successive del 19/1/2014 e del 2/2/2014 dal Giudice Sportivo ritenute invece irregolari. E’ quindi evidente che la soluzione del caso in esame, riguardi solo se la mancata partecipazione del calciatore Arcadio alla gara infrasettimanale del 9/1/2014 possa ritenersi (per effetto dell’automatismo delle sanzioni) una delle due giornate di squalifica regolarmente scontata, oppure se non potendo trovare applicazione l’automatismo della sanzione (ex art.19 n.10 CGS) le due giornate di squalifica avrebbero dovuto essere scontate ai sensi dell’art.22 n.2 CGS “……a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale……” (che nella specie è il n.48 del 9/1/2014); cioè quelle del 12/1/2014 e del 19/1/2014, a nulla rilevando la mancata partecipazione del calciatore alla gara infrasettimanale del 9/1/2014. Ritiene la Commissione che il reclamo proposto dall’USD Fragagnano, non sia fondato e vada pertanto rigettato. L’ art.19 n.10 del CGS enunciando il principio di “automatismo delle sanzioni” dispone che tale ipotesi ricorra solo ed esclusivamente nel caso in cui il calciatore sia stato “….espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale della propria società …..” (testualmente). Versandosi in tema di disposizione normativa eccezionale, che non consente quindi interpretazioni analogiche e/o estensive, ne deriva che appare incontrovertibile il presupposto fondamentale per l’applicazione della citata norma che deve ravvisarsi nella conformità soggetta alla correlata condizione della infrazione commessa dal calciatore allorchè stando sia in campo sia espulso dall’arbitro “…..nel corso di una gara ufficiale……”; non anche quindi dopo che l’arbitro abbia emesso il triplice fischio di chiusura al termine della gara. Né può revocarsi in dubbio che con l’espressione “….nel corso della gara….” il legislatore sportivo possa aver inteso fare riferimento all’applicabilità dell’automatismo della squalifica di un calciatore espulso dall’arbitro dopo la chiusura della gara, sol prerchè ancora “…..in campo….”. E’ infatti questa una interpretazione non corretta e contraddittoria rispetto alla norma succitata, sia sotto il profilo lessicale che esegetico – interpretativo secondo cui “in claris non fit interpretatio”. Applicando tali principi di diritto sportivo alla specie in esame, va subito precisato che dall’incarto processuale risulta acquisita la prova secondo cui l’infrazione commessa dal calciatore Arcadio Raffaele (punita dall’arbitro con la sua espulsione) è avvenuta dopo che il direttore di gara aveva fischiato la fine della gara stessa. L’episodio viene infatti così descritto : “….Al termine della gara e cioè al 90° minuto oltre il tempo di recupero mi sono portato al centro del campo dove ho emesso il triplice fischio di chiusura rimanendo in tale posizione nel caso in cui entrambe le squadre avessero inteso scambiarsi i saluti. Mentre mi trovavo in tale posizione vedevo da una distanza di circa 30 metri il calciatore Arcadio Raffaele che si dirigeva verso di me. Allorchè mi raggiunse credevo che nella qualità di capitano, volesse salutarmi stringendomi la mano, invece lo stesso calciatore ebbe a proferire le parole ingiuriose…..Dal fischio finale della gara, fino al momento in cui il suddetto calciatore ebbe ad insultarmi sono trascorsi diversi secondi cioè tanto quanto il tempo necessario perché il calciatore Arcadio mi raggiungesse …”.(testualmente). E’ quindi evidente che l’infrazione e la successiva espulsione del calciatore Arcadio, siano avvenute temporalmente dopo la chiusura e termine della gara, non già quindi “…..nel corso della gara….”. Va quindi condivisa la delibera del primo Giudice allorchè afferma che nel caso in esame non potendosi e non dovendosi applicare l’automatismo della sanzione, il calciatore Arcadio Raffaele avrebbe dovuto scontare la squalifica per due giornate (v. C.U. 48/2014 del 9/1/2014) nelle gare del 12/1/2014 e del 19/1/2014. Avendo invece quindi il calciatore Arcadio partecipato in posizione irregolare alle gare del 19/1/2014 e del 2/2/2014, doverosa e legittima si appalesa la decisione del Giudice Sportivo di perdita delle due gare su menzionate, con il risultato di 0-3 in favore del Real Alberobello e della F.C. Otranto. Tutto ciò premesso la Commissione DELIBERA -rigettarsi il reclamo proposto dalla USD Fragagnano il 21/2/2014 ed addebitarsi la relativa tassa sul conto della società -così come richiesto-.
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