COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 27.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare GARA: POL. D. CALCIO SOLETO – A.S.D. PORTO CESAREO del 2/3/2014 (Reclamo della società POL. D. CALCIO SOLETO, in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori CAMPA Michel, SPECCHIA Simone, ALUISI Marco, PATERA Giulio, STANCA Giuseppe, DE PAOLIS Marcello di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 59 del 6/3/2014 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 66 del 27.03.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
GARA: POL. D. CALCIO SOLETO – A.S.D. PORTO CESAREO del 2/3/2014 (Reclamo della società POL. D. CALCIO SOLETO, in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori CAMPA Michel, SPECCHIA Simone, ALUISI Marco, PATERA Giulio, STANCA Giuseppe, DE PAOLIS Marcello di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 59 del 6/3/2014 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; udito il rappresentante della ricorrente; effettuati i necessari accertamenti; rilevato che quanto dedotto dalla reclamante ha trovato solo parziale conferma negli atti ufficiali per cui il calciatore CAMPA Michel, responsabile di comportamento irriguardoso, antisportivo e parzialmente violento nei confronti dell’arbitro senza tuttavia che quest’ultimo subisse alcuna conseguenza, più adeguata si appalesa la sanzione della squalifica fino al 31/12/2014; considerato che il calciatore ALUISI Marco, oltre ad essere stato espulso dal campo, è anche responsabile di comportamento antisportivo e irriguardoso nei confronti dell’arbitro, per cui più adeguata si appalesa la sanzione della squalifica fino al 08/05/2014; ritenuto infine che il comportamento dei calciatori SPECCHIA Simone, PATERA Giulio, STANCA Giuseppe e DE PAOLIS Marcello è risultato irriguardoso, antisportivo nel confronti dell’arbitro, per cui più adeguata si appalesa per ciascuno di loro la sanzione della squalifica fino al 30/04/2014. P.Q.M. DELIBERA - Ridursi al 31/12/2014 la squalifica inflitta la calciatore CAMPA Michel; - Ridursi al 08/05/2014 la squalifica inflitta al calciatore ALUISI Marco; - Ridursi al 30/04/2014 le squalifiche dei calciatori SPECCHIA Simone, PATERA Giulio, STANCA Giuseppe e DE PAOLIS Marcello; - non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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