COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 20.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D.PABILLONIS 97 (Campionato Calcio a 5 serie “D”) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 32 del 06.03.2014. Gara Pabillonis 97 / Trexenta del 01.03.2014.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 20.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D.PABILLONIS 97 (Campionato Calcio a 5 serie “D”) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 32 del 06.03.2014. Gara Pabillonis 97 / Trexenta del 01.03.2014. La società Pabillonis 97 ha proposto rituale reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo con cui il giocatore Colombo Andrea è stato squalificato per quattro gare perché, al termine della gara rincorreva un calciatore avversario e, con premeditazione, lo colpiva con calci e manate. La società reclamante chiede la riforma della decisione, affermando “che i fatti si sono svolti in modo diverso e meno eclatante di quanto evidenziato nel referto del direttore di gara, e che si è trattao in sostanza di un diverbio verbale tra giocatori, avvenuto nello spazio di un minuto circa, senza alcuna premeditazione. La Commissione Disciplinare, letto il referto arbitrale, rileva che il giocatore Colombo Andrea ha tenuto una condotta violenta nei confronti del calciatore della squadra avversaria, ma che il fatto non appare connotato da particolare gravità”, in assenza di elementi, desumibili dal referto stesso o dalla documentazione agli atti, che si siano verificate gravi conseguenze per la vittima. Per questi motivi, la Commissione DELIBERA di ridurre la squalifica del calciatore Colombo Andrea da quattro a tre giornate. Dispone la restituzione della tassa.
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