COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 422 del 18.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 149/A U.S.D. ATLETICO CATANIA (CT) appello avverso la perdita della gara per 0-3 – gara Campionato Promozione Gir. “C” Palazzolo/Atl. Catania del 02/02/2014 – C.U. n.371 del 19.02.2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 422 del 18.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 149/A U.S.D. ATLETICO CATANIA (CT) appello avverso la perdita della gara per 0-3 - gara Campionato Promozione Gir. “C” Palazzolo/Atl. Catania del 02/02/2014 – C.U. n.371 del 19.02.2014 Con tempestivo reclamo l’U.S.D. Atletico Catania ha impugnato la decisione in epigrafe riportata. In via preliminare la reclamante eccepisce l’inammissibilità del procedimento di primo grado poiché non ne avrebbe avuto conoscenza, atteso che lo stesso sarebbe stato notificato ad un indirizzo diverso da quello ufficiale. Nel merito chiede che venga ripristinato il risultato conseguito in campo in ragione del fatto che solo con raccomandata a.r. del 12 febbraio 2014 l’Ufficio Tesseramenti presso il Comitato Regionale Sicilia ha revocato, ai sensi dell’art. 42 lett. a) delle N.O.I.F., il tesseramento dei calciatori Ventura Alessio e Nocilla Gabriele, raccomandata che è stata ricevuta dalla odierna reclamante il successivo 14 febbraio 2014 con la conseguenza che alla data di svolgimento della gara in questione i calciatori Ventura e Nocilla erano da considerarsi in posizione regolare. La Commissione Disciplinare Territoriale letti gli atti e esperiti gli opportuni accertamenti ritiene infondata l’eccezione preliminare sollevata dalla reclamante in quanto il cambio dell’indirizzo relativo all’invio della corrispondenza ha avuto decorrenza dal 14 febbraio 2014 e cioè in data successiva alla proposizione del reclamo da parte da parte dell’A.S.D. Palazzolo. Nel merito si osserva che il Giudice Sportivo Territoriale nell’esaminare il reclamo proposto dall’A.S.D. Palazzolo pur avendo avuto conoscenza dell’intervenuta revoca, con le richiamate note del 12 febbraio 2014, del tesseramento relativo ai calciatori Ventura Alessio e Nocilla Gabriele ha ritenuto implicitamente illegittima detta revoca sul presupposto che la Commissione Tesseramenti, con decisone pubblicata in data 7 febbraio 2014 sul C.U. n.15/D, ha dichiarato privi di efficacia, fin da loro deposito, il trasferimento di altri calciatori fatto dallo F.C. Acireale nel periodo in cui il suo Presidente era inibito. Sul punto la doglianza della reclamante è fondata in quanto le decisioni della Commissione Tesseramenti hanno efficacia solo in relazione agli atti di tesseramento di calciatori concretamente in esame e non possono essere estese, per analogia, al tesseramento di altri calciatori ancorché la loro posizione sia consimile a quelle già assoggettate ad esame e a decisione. Peraltro giova ricordare che sul punto il Giudice Sportivo Territoriale è carente di competenza a conoscere e, conseguentemente, a decidere in ordine alla validità o meno di una revoca di un tesseramento sussistendo viceversa una competenza funzionale esclusiva della Commissione Tesseramenti. In ragione di quanto sopra, visto l’art. 47 comma 4 lett.b) C.G.S., deve disporsi la trasmissione degli atti alla Commissione Tesseramenti competente a dichiarare la validità o meno della revoca del tesseramento dei calciatori Ventura Alessio e Nocilla Gabriele, giuste note del 12 febbraio 2014 dell’Ufficio Tesseramenti presso il Comitato Regionale Sicilia, e relative al loro trasferimento dallo F.C. Acireale all’U.S.D. Atletico Catania nel periodo in cui il Presidente dello F.C. Acireale era inibito. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale sospende ogni decisione in merito e dispone trasmettersi gli atti alla Commissione Tesseramenti per quanto di sua competenza.
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