COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 422 del 18.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimenti: 150/A A.S.D. F.C. ACIREALE (CT) appello avverso la perdita della gara per 0-3 – gara Campionato di Eccellenza Gir. “B” F.C. Acireale/S.C. Siracusa del 12/02/2014 – C.U. n.355 del 12.02.2014 154/A A.S.D. F.C. ACIREALE (CT) appello avverso la perdita della gara per 0-3 – gara Campionato di Eccellenza Gir. “B” F.C. Acireale/S. Gregorio del 12/01/2014 – C.U. n.355 del 12.02.2014 155/A A.S.D. F.C. ACIREALE (CT) appello avverso la perdita della gara per 0-3 – gara Campionato di Eccellenza Gir. “B” F.C. Misterbianco/ F.C. Acireale del 04/01/2014 – C.U. n.355 del 12.02.2014 156/A A.S.D. F.C. ACIREALE (CT) appello avverso la perdita della gara per 0-3 – gara Campionato di Eccellenza Gir. “B” F.C. Acireale/Modica Calcio del 26/01/2014 – C.U. n.355 del 12.02.2014 166/A A.S.D. F.C. ACIREALE (CT) appello avverso la perdita della gara per 0-3 – gara Campionato di Eccellenza Gir. “B” Taormina/F.C. Acireale del 02/02/2014 – C.U. n.355 del 12.02.2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 422 del 18.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimenti: 150/A A.S.D. F.C. ACIREALE (CT) appello avverso la perdita della gara per 0-3 - gara Campionato di Eccellenza Gir. “B” F.C. Acireale/S.C. Siracusa del 12/02/2014 – C.U. n.355 del 12.02.2014 154/A A.S.D. F.C. ACIREALE (CT) appello avverso la perdita della gara per 0-3 - gara Campionato di Eccellenza Gir. “B” F.C. Acireale/S. Gregorio del 12/01/2014 – C.U. n.355 del 12.02.2014 155/A A.S.D. F.C. ACIREALE (CT) appello avverso la perdita della gara per 0-3 - gara Campionato di Eccellenza Gir. “B” F.C. Misterbianco/ F.C. Acireale del 04/01/2014 – C.U. n.355 del 12.02.2014 156/A A.S.D. F.C. ACIREALE (CT) appello avverso la perdita della gara per 0-3 - gara Campionato di Eccellenza Gir. “B” F.C. Acireale/Modica Calcio del 26/01/2014 – C.U. n.355 del 12.02.2014 166/A A.S.D. F.C. ACIREALE (CT) appello avverso la perdita della gara per 0-3 - gara Campionato di Eccellenza Gir. “B” Taormina/F.C. Acireale del 02/02/2014 – C.U. n.355 del 12.02.2014 Preliminarmente deve disporsi la riunione dei suddetti procedimenti stante l’evidente connessione oggettiva, in ragione della unicità della questione da esaminare, e soggettiva con riferimento al soggetto reclamante. Con i distinti reclami così riuniti e proposti dinanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale l’A.S.D. F.C. Acireale ha chiesto l’annullamento delle decisioni adottate dal Giudice Sportivo pubblicate in epigrafe, mediante le quali gli è stata inflitta la perdita della gara per 0-3 in relazione alle gare disputate rispettivamente contro lo S.C. Siracusa il 12/02/2014; contro il S. Gregorio il 12/01/2014; contro la F.C. Misterbianco il 04/01/2014; contro il Modica Calcio il 26/01/2014; contro il Taormina il 02/02/2014. L’A.S.D. F.C. Acireale con vari profili di impugnazione evidenzia: 1) l’insussistenza della violazione della normativa di settore atteso che l’inibizione del legale rappresentante non renderebbe invalidi gli atti relativi al tesseramento dei giocatori; 2) la irretroattività del provvedimento della Commissione Tesseramenti che ha statuito l’invalidità dei tesseramenti della A.S.D. F.C. Acireale; 3) la valenza del principio di buona fede, in relazione al comportamento dell’ufficio tesseramenti del Comitato Regionale; 4) infine chiede che venga assegnata gara perduta allo S.C. Siracusa in ordine alla posizione del calciatore Carbonaro. Lo S.C. Siracusa ha ritualmente proposto controdeduzioni chiedendo in buona sintesi il rigetto del gravame Sentite le parti che ne hanno fatto richiesta ed esaminati gli atti la Commissione Disciplinare ritiene infondati e non meritevoli di accoglimento tutti i motivi di impugnazione dell’A.S.D. F.C. Acireale. Motivi della decisione. 1) La reclamante sostiene che tutti gli atti posti in essere dal Presidente dell'Acireale sono legittimi ai sensi dell'art. 19 commi 2 e 8 del C.G.S. Sul punto la Commissione rileva che in sede di interpretazione delle suddette norme vada salvaguardata la natura rigorosa della sanzione e che il divieto di svolgimento di ogni attività in seno alla Federazione debba comprendere ogni attività, anche quelle di natura dichiarativa e/o certificativa, atteso che le attività amministrative previste dal comma 8 del richiamato art. 19 C.G.S. riguardano solo attività meramente interne e prive di riflessi verso la F.I.G.C. (ex plurimis T.N.A.S. 16/04/2012 Foligno Calcio Srl / F.I.G.C.) 2) Il motivo proposto dall’A.S.D. F.C. Acireale volto a contestare l’irretroattività del provvedimento di accertamento dell’invalidità del tesseramento non trova alcuna valida ragione di fondamento. Risulta di contro corretta la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, il quale ha preso atto della declaratoria di nullità del tesseramento dal momento del deposito degli atti stessi di tesseramento, applicando la sanzione della perdita della gara per 0-3. La Commissione Disciplinare Territoriale osserva che nella fattispecie è stata correttamente applicata la disposizione di cui all’art. 10, 1 comma, che sanziona la nullità degli atti compiuti da soggetti inibiti. Viceversa, l’art. 42 comma 1 lett. a) delle N.O.I.F. si applica alla revoca del tesseramento, che ha effetto dal quinto giorno successivo alla comunicazione. La revoca, anche in diritto amministrativo è un rimedio previsto in alcuni casi tassativi, per quanto ci riguarda ad esempio nella fattispecie di cui all'art. 8 comma 8 del C.G.S., per la violazione del divieto di cui all’art. 94, comma 1, lett. a), oppure per invalidità ed illegittimità, ovvero nelle ipotesi di accertamento della mancanza dei requisiti di idoneità fisica del calciatore (art. 40 delle N.O.I.F.), oppure ancora nei casi di decadenza e revoca delle affiliazioni disciplinata dall’art. 16 delle N.O.I.F. In buona sostanza la norma invocata dalla reclamante (art. 42 delle N.O.I.F.) fa riferimento alla revoca del tesseramento, mentre nella specie in esame la sanzione della nullità colpisce un atto di gravità tale da potersi qualificare come frode sportiva, sicché la Commissione Tesseramenti ha dichiarato il tesseramento dei giocatori in posizione irregolare invalido fin dalla data del deposito del tesseramento. Sul punto la giurisprudenza della Corte di Appello Federale prima e della Corte di Giustizia Federale poi (ex multis C.U. n.8/C s.s. 2002/2003), statuisce che nel caso di tesseramento sottoscritto da persona inibita, non si tratterebbe di nullità del tesseramento ma addirittura di inesistenza dello stesso, il che corrobora il risultato del ragionamento che conduce alla conferma della decisione del Giudice Sportivo. Non appare conducente il richiamo di parte reclamante alle due sentenze della Corte Federale atteso che le stesse riguardano casi ben diversi e non comparabili con quelli oggi in esame. 3) Infondato è, infine, l’ultimo motivo del reclamo ove è invocato il principio di buona fede a sostegno dell'irretroattività dell’annullamento del tesseramento dei propri giocatori, in quanto il Presidente ben sapeva di essere inibito nel momento in cui ha sottoscritto i tesseramenti. Peraltro, non si intende escludere la valenza del principio di buona fede e del suo contemperamento con il principio dell’affidamento, come riconosciuto dalla Corte Federale (decisione n. 135/CGF del 5/12/2013, con motivazioni pubblicate sul C.U. n. 162/CGF del 10/01/2014), tuttavia non applicabile al caso in esame, nel quale invece si ravvisa una negligenza inescusabile che esclude che l’odierna reclamante possa oggi invocare la buona fede. 4) Infine palesemente infondato appare il motivo di reclamo relativo al rigetto del contro reclamo proposto contro la F.C. Siracusa, atteso che la Commissione Tesseramenti, che ricordiamo ha una competenza funzionale ed esclusiva in ordine alla validità o meno dei tesseramenti, ha dichiarato pienamente legittimo il tesseramento del calciatore Carbonaro da parte della resistente senza sottacere che quanto lamentato con il controreclamo circa la presunta posizione irregolare del calciatore Carbonaro questo era ictu oculi inammissibile in quanto proposto oltre i termini di cui all’art. 46 comma 3 del C.G.S. P.Q.M. Respinge tutti i reclami proposti dall’A.S.D. F.C. Acireale e per l’effetto dispone addebitarsi per ciascuno di essi le relative tasse reclamo di €.130,00 non versate.
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