COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 422 del 18.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 174/A F.C.D. CITTA’ DI CASTELLANA (PA) appello avverso squalifiche: per otto gare al calciatore Andrea Mannone; per cinque gare al calciatore Danilo Di Gangi; per quattro gare ai calciatori Calogero Bellina e Diego Di Gangi; per tre gare ai calciatori Davide Di Gangi e Gandolfo Gugliuzza; ammenda di € 200,00 a carico della società – gara Allievi provinciali Città di Castellana/Città di Gangi del 22/02/2014 – C.U. n. 38 del 06/03/2014 della Delegazione Provinciale di Palermo.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 422 del 18.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 174/A F.C.D. CITTA’ DI CASTELLANA (PA) appello avverso squalifiche: per otto gare al calciatore Andrea Mannone; per cinque gare al calciatore Danilo Di Gangi; per quattro gare ai calciatori Calogero Bellina e Diego Di Gangi; per tre gare ai calciatori Davide Di Gangi e Gandolfo Gugliuzza; ammenda di € 200,00 a carico della società - gara Allievi provinciali Città di Castellana/Città di Gangi del 22/02/2014 - C.U. n. 38 del 06/03/2014 della Delegazione Provinciale di Palermo. Con tempestivo appello la F.C.D. Città di Castellana, in persona del presidente pro tempore, impugna le sanzioni irrogate dal primo giudice chiedendone l’annullamento per ciò che concerne i calciatori Calogero Bellina, Diego Di Gangi, Davide Di Gangi e Gandolfo Gugliuzza, ritenuti estranei ai fatti e chiedendo la riduzione per il resto, tenuto conto che nessuno dei calciatori sanzionati ha aggredito l’arbitro o ha attentato alla sua incolumità. Chiede infine la riduzione dell’ammenda, eccessiva “per uno spettatore che protesta in tribuna”. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che il rapporto dell’arbitro, ai sensi dell’art. 35 n° 1 comma 1.1 fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Orbene, in tale rapporto è dato leggere che il calciatore Andrea Mannone, a fine gara, offendeva e minacciava l’arbitro e infine lo spintonava con entrambe le braccia. Il calciatore Danilo Di Gangi, al 36° del 1° tempo, offendeva il direttore di gara e all’atto dell’espulsione lo minacciava cercando lo scontro fisico, non riuscendovi per l’intervento dei compagni e dirigenti. Si posizionava allora sulla tribunetta, da dove continuava a ingiuriare e minacciare il direttore di gara. Quanto ai calciatori Calogero Bellina e Diego Di Gangi non può non osservarsi che, dopo essere stati sostituiti, dalla tribuna offendevano e minacciavano l’arbitro e lo stesso atteggiamento reiteravano a fine gara, unitamente ai compagni di squadra Gandolfo Gugliuzza e Davide Di Gangi. Da quanto sopra esposto appare di tutta evidenza che le sanzioni irrogate dal primo giudice siano ben proporzionate, adeguate e graduate alle fattispecie che vengono attribuite ai singoli calciatori. Allo stesso modo non appare meritevole di riduzione la sanzione dell’ammenda, dato che nel rapporto di gara, contrariamente a quanto asserito dalla appellante, si legge di un buon numero di spettatori che si sono resi autori degli atti meglio descritti nel rapporto stesso, prima e alla fine dell’incontro. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale respinge l’appello come sopra proposto. Con addebito di tassa reclamo non versata (€ 62,00).
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