COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 422 del 18.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 254/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig.CUTRUFO GAETANO (n.q. di Presidente pro-tempore della Società A.S.D. S.C. Siracusa) Sig. BONAIUTO PAOLO (n.q. di Presidente pro-tempore della Società A.S.D. S.C. Siracusa) Società A.S.D. S.C. SIRACUSA

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 422 del 18.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 254/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig.CUTRUFO GAETANO (n.q. di Presidente pro-tempore della Società A.S.D. S.C. Siracusa) Sig. BONAIUTO PAOLO (n.q. di Presidente pro-tempore della Società A.S.D. S.C. Siracusa) Società A.S.D. S.C. SIRACUSA La Procura Federale con nota 3876/321 pf 13-14 MS/vdb ha deferito i Sigg. Cutrufo Gaetano, quale Presidente pro-tempore della Società A.S.D. Sport Club Siracusa fino alla data del 16 dicembre 2013, e Bonaiuto Paolo, sempre quale Presidente della detta Società dalla data del 17 dicembre 2013, nonché la Società A.S.D. Sport Club Siracusa, per rispondere: i primi due della violazione dell’art. 1 comma 1 e dell’art. 8 commi 9 e 15 C.G.S., in relazione all’art. 94 ter comma 11 N.O.I.F.; la società a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S.. In particolare, la Procura Federale contesta l’inottemperanza alla decisione della Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. emessa all’esito del reclamo proposto dal calciatore Ikechukwu Nwigwe. Con memoria difensiva dell’11 marzo 2014, il difensore degli incolpati, sul presupposto che il ricorso promosso avanti la CAE dal calciatore Ikechukwu Nwigwe è stato notificato alla Società A.S.D. Sport Club Palazzolo (così precedentemente denominata l’attuale A.S.D. Sport Club Siracusa) e non alla Società A.S.D. Sport Club Siracusa, chiede il proscioglimento dei deferiti. All’udienza del 18 marzo 2014 sono intervenuti il sig. Finocchiaro Alfio Antonino e l’Avv. Salvatore Calì in rappresentanza di tutti i soggetti deferiti. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità delle parti deferite e per l’effetto applicare a carico dei sigg. Cutrufo Gaetano e Bonaiuto Paolo la sanzione dell’inibizione di mesi 6 e alla società la sanzione di punti due di penalizzazione in classifica da scontarsi nell’attuale campionato 2013-2014. Il difensore dei deferiti ha concluso chiedendo il loro proscioglimento in ordine agli addebiti contestati. Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che le parti deferite siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto. Le lagnanze contenute nella memoria difensiva sono destituite di fondamento. Invero, per come risulta dagli atti d’ufficio, la richiesta di cambio di denominazione della società, inviata presso la F.I.G.C. in data 27 giugno 2013, è stata depositata presso il Comitato Regionale in data 23 giungo 2013. È noto che la decorrenza del cambio di denominazione si ha con la ratifica da parte del Presidente Federale che, nella fattispecie, è avvenuta in data 27 luglio 2013. E poiché il ricorso del calciatore è stato notificato in data 28 giugno 2013, il procedimento svoltosi avanti la Commissione Accordi Economici deve ritenersi conforme alle norme regolamentari senza che vi sia stata alcuna lesione del diritto di difesa. A nulla vale quanto sostenuto dalla deferita e cioè che nel C.U. della Commissione Vertenze Economiche si fa riferimento all’ A.S.D. Palazzolo mentre la vecchia società aveva la denominazione di A.C. Palazzolo, atteso che da una verifica dei documenti in atti la vecchia società era denominata A.C. Palazzolo A.S.D., ragion per cui trattasi di una mera irregolarità formale che non assume rilievo alcuno. Per altro, la società in questione non ha mai negato che il calciatore di cui alla richiamata decisione della Commissione Vertenze Economiche, non fosse un suo tesserato né ha dato prova di avere pagato quanto ancora dovutogli. Essendo, pertanto, state violate le norme federali in materia di ottemperanza degli accordi economici, i deferiti non possono che essere sanzionati. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale applica: a carico dei sigg. Cutrufo Gaetano e Bonaiuto Paolo la sanzione dell’inibizione per mesi uno ciascuno, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 punto 1lettera h) C.G.S.; a carico della Società A.S.D. Sport Club Siracusa l’ammenda di € 1000,00 nonché punti uno di penalizzazione in classifica da scontarsi nell’attuale campionato 2013/2014 ai sensi dell’art.8 commi 9 e 15 del C.G.S. Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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