COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 436 del 25.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 171/A A.S.D. TORREGROTTA (ME) appello avverso inibizioni al Sig. Antonino Sindoni fino al 15/04/2014 e al Sig. Giuseppe Bonarrigo fino al 25/03/2014; squalifiche del calciatore Sig. Domenico Bertino per otto gare, dei calciatori Sigg. Andrea Irrera e Giuseppe Sciliberto per sei gare; squalifiche al calciatore Valerio Impala per due gare e al calciatore Antonio Ruggeri per una gara – gara Campionato Promozione Gir. “B” Milazzo/Torregrotta del 02/03/2014 – C.U. n. 396 del 04/03/2014.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 436 del 25.03.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento 171/A
A.S.D. TORREGROTTA (ME) appello avverso inibizioni al Sig. Antonino Sindoni fino al 15/04/2014 e al Sig. Giuseppe Bonarrigo fino al 25/03/2014; squalifiche del calciatore Sig. Domenico Bertino per otto gare, dei calciatori Sigg. Andrea Irrera e Giuseppe Sciliberto per sei gare; squalifiche al calciatore Valerio Impala per due gare e al calciatore Antonio Ruggeri per una gara - gara Campionato Promozione Gir. “B” Milazzo/Torregrotta del 02/03/2014 – C.U. n. 396 del 04/03/2014.
Con tempestivo appello l’A.S.D. Torregrotta, in persona del vice presidente pro tempore, impugna le sanzioni disciplinari emesse dal Giudice Sportivo a seguito dei fatti della partita in oggetto evidenziata, chiedendone una revisione migliorativa.
La Commissione Disciplinare Territoriale evidenzia in primo luogo l’inammissibilità dell’appello con riferimento alle sanzioni a carico del dirigente Sig Giuseppe Bonarrigo (ex art. 45 n° 3 lettera b C.G.S.) e dei calciatori Sigg. Valerio Impala e Antonio Ruggeri (ex art. 45 n° 3 lettera a C.G.S.).
Altrettanto vale per ciò che concerne i fatti attribuiti al Presidente Sig. Antonino Sindoni, che vengono comunque in parte descritti e ammessi dalla appellante, ma sui quali non viene fornita alcuna motivazione che possa rendere valido e non inammissibile l’appello e giustificabile una riduzione della sanzione irrogata ostandovi il disposto dell’art. 33 n° 6 C.G.S..
Per ciò che attiene la posizione dei calciatori Domenico Bertino, Irrera Andrea e Sciliberto Giuseppe la Commissione Disciplinare Territoriale visto il referto di gara redatto dall’arbitro e dai suoi assistenti che, ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 C.G.S. fanno piena prova in ordine ai comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara evidenzia che al 50’ del 2° tempo (rectius 5° minuto di recupero) il sig. Irrera Andrea, espulso poco prima per comportamento irriguardoso nei confronti del Direttore di gara assumeva un comportamento minaccioso nei confronti dello stesso.
Quest’ultimo giocatore inoltre al termine della gara tentava di aggredire per ben due volte il predetto assistente ma veniva bloccato dai Carabinieri.
Al termine della gara il sig. Bertino Domenico assumeva prima un comportamento minaccioso nei confronti del Direttore di gara e nel contempo lo spintonava facendolo indietreggiare ma veniva prontamente allontanato dai Carabinieri presenti al che assumeva un comportamento minaccioso nei confronti di uno degli assistenti arbitrali.
Sempre al termine della gara il calciatore Sciliberto Giuseppe assumeva un comportamento minaccioso nei confronti dell’arbitro e di uno degli assistenti.
In ragione di quanto sopra il reclamo non può trovare accoglimento in relazione alla squalifica irrogata al calciatore Bertino Domenico in quanto la stessa risulta congrua e non suscettibile di alcuna riduzione poiché è stata irrogata nel minimo edittale previsto dall’art. 19 comma 4 lettera d) C.G.S.
Di contro il gravame deve trovare accoglimento per ciò che attiene le squalifiche a carico dei calciatori Irrera Andrea e Sciliberto Giuseppe le cui sanzioni vanno rideterminate in termini più equi così come da dispositivo.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina la squalifica a carico di Irrera Andrea in cinque gare ed in quattro gare quella a carico del calciatore Sciliberto Giuseppe.
Rigetta l’appello relativo alla posizione del calciatore Bertino Domenico e dichiara inammissibile nel resto il proposto gravame.
Per l’effetto senza addebito della tassa reclamo.
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