COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 436 del 25.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°163/A A.S.D. NEW TEAM RAGUSA (RG) avverso rigetto reclamo gara Campionato 1° Cat. Girone “G” New Team Ragusa/Città di Augusta del 01/02/2014 – C.U. N° 371 del 19/02/2014
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 436 del 25.03.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n°163/A
A.S.D. NEW TEAM RAGUSA (RG) avverso rigetto reclamo gara Campionato 1° Cat. Girone “G” New Team Ragusa/Città di Augusta del 01/02/2014 – C.U. N° 371 del 19/02/2014 Con reclamo a firma del Presidente pro tempore la A.S.D. New Team Ragusa ha impugnato la decisione in epigrafe riportata.
In buona sintesi la reclamante chiede che venga assegnata gara perduta per 0 – 3 alla società Città di Augusta per non avere quest’ultima schierato due juniores nel corso dell’intera gara, stante la poca chiarezza della distinta di gara.
La reclamante chiede, inoltre, che venga esaminata la posizione relativa al tesseramento di tutti i calciatori schierati dal Città di Augusta e di cui allega l’elenco.
All’udienza odierna la Società reclamante, pure avendo fatto specifica richiesta di personale audizione, non è intervenuta comunicando una improvvisa indisponibilità.
La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che il reclamo in ordine alla presunta posizione irregolare di tutti i calciatori schierati dal Città di Augusta è inammissibile ai sensi dell’art. 36 comma 8 del CGS per effetto del quale non si possono sanare irregolarità procedurali che hanno reso inammissibile il reclamo davanti all’organo di prima istanza.
Nel merito il reclamo è parimenti infondato in quanto, come giustamente osservato dal giudice di prime cure, le presunte irregolarità evidenziate dalla reclamante tali non sono in quanto queste derivano solo da un leggero sfalsamento della copia della distinta, poi consegnata loro dall’arbitro, rispetto all’originale in atti.
In ragione di quanto sopra non si rileva la lamentata violazione, da parte della società Città di Augusta, della normativa relativa all’utilizzo dei calciatori “Giovani”.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto reclamo.
Per l’effetto dispone addebitarsi la relativa tassa (€ 130,00) non versata.
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