COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 436 del 25.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°165/A A.S.D. CARA MINEO (CT) Avverso perdita gara per 0–3 – gara Campionato 3° Cat. Girone “A” Cara Mineo/Atletico Biancavilla del 16/02/2014 – C.U. N° 41 del 19/02/2014 Delegazione Provinciale di Catania
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 436 del 25.03.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n°165/A
A.S.D. CARA MINEO (CT) Avverso perdita gara per 0–3 - gara Campionato 3° Cat. Girone “A” Cara Mineo/Atletico Biancavilla del 16/02/2014 – C.U. N° 41 del 19/02/2014 Delegazione Provinciale di Catania
Con appello a firma del Presidente pro tempore la A.S.D. Cara Mineo ha impugnato la decisione in epigrafe riportata.
In buona sintesi la reclamante chiede che venga disposta la prosecuzione della gara a decorrere dal 62’ del 2 t. (rectius 17’ del 2° t.) e cioè dal momento della sua sospensione o in subordine l’applicazione di una misura meno afflittiva della perdita della gara in quanto non ricorrevano le condizioni per sospendere l’incontro anche in ragione della presenza di due carabinieri così come si evincerebbe da alcune immagini e da alcune riprese audio che allega.
Quanto sopra è stato ribadito all’udienza odierna dal rappresentante della società che ne ha fatto specifica richiesta.
La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che, in ordine ai procedimenti relativi al comportamento dei sostenitori, questi, ai sensi dell’art. 35 n°2 comma 2.1 CGS, si svolgono unicamente in base al rapporto dell’arbitro e dei suoi eventuali supplementi.
Conseguentemente risulta inammissibile la produzione video e sonora prodotta dalla reclamante.
Dalla lettura del rapporto dell’arbitro si evince innanzitutto che non corrisponde al vero l’affermazione della reclamante circa la presenza di due carabinieri fin dall’inizio della gara, dato che questi sono intervenuti solo dopo che lo stesso aveva fatto rientro nello spogliatoio.
In punto di fatto risulta che sin dall’inizio del 2° tempo sostenitori dell’A.S.D. Cara Mineo lanciavano oggetti in campo quali bottiglie d’acqua, sia piene che vuote, e pietre aventi la grandezza di una noce che sfioravano alcuni calciatori mettendo così a rischio la loro incolumità.
Fatti questi che si sono ripetuti fino al 17’ del 2° tempo, momento in cui l’arbitro ha deciso di sospendere definitivamente l’incontro atteso che erano risultati vani tutti i tentativi posti in essere dal capitano della società ospitante tendenti a fare cessare il comportamento del pubblico.
Giova ricordare che la società ospitante ha l’obbligo di predisporre un adeguato servizio d’ordine che consenta di prevenire, attraverso l’utilizzo di adeguate risorse umane, i comportamenti della specie di quelli verificatisi.
Non risulta inoltre che la reclamante, una volta verificatisi gli episodi violenti che hanno poi portato alla sospensione della gara, abbia posto in essere dei comportamenti tali da far cessare le manifestazioni di intemperanza dei propri, seppur pochi, sostenitori e ciò in relazione al fatto che il pur fattivo comportamento del capitano non è risultato assolutamente sufficiente a consentire la regolare prosecuzione dell’incontro.
Giova, infine, ricordare che solo all’arbitro è demandato il potere di valutare se, nonostante tutti i tentativi posti in essere al fine di riportare l’ordine, esistono o meno le condizioni che consentano la prosecuzione della gara e tali da salvaguardare l’incolumità propria ma anche, e soprattutto, quella degli atleti in campo.
Per cui una volta verificato che l’arbitro ha correttamente messo in atto tutti i comportamenti a lui impostigli dalle norme regolamentari e questi, come nel caso in esame, non abbiano sortito effetto alcuno per ristabilire le normali condizioni di sicurezza, deve condividersi la decisione assunta di sospendere definitivamente la gara, con la conseguenza che l’appello de quo non può trovare accoglimento.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto appello.
Per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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