COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 436 del 25.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 181/A F.C.D. Pro Favara 1984 (AG) appello avverso squalifica del campo per 4 gare da disputare a porte chiuse – Gara Eccellenza “A” Pro Favara/Serradifalco del 16.03.2014 C.U. n° 428 del 19/03/2014.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 436 del 25.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 181/A F.C.D. Pro Favara 1984 (AG) appello avverso squalifica del campo per 4 gare da disputare a porte chiuse - Gara Eccellenza “A” Pro Favara/Serradifalco del 16.03.2014 C.U. n° 428 del 19/03/2014. Con appello proposto in termini dal Dirigente pro tempore delegato alla firma, la F.C.D. Pro Favara 1984 impugna la decisione indicata in epigrafe, sostenendo, qui molto in sintesi, una sproporzione tra quanto, pur grave, effettivamente accaduto e la misura della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale. La società appellante evidenzia a proprio discapito il fatto che non vi siano stati casi di violenza fisica ed aggressioni e produce una serie di decisioni in casi ritenuti simili che in analogia legittimerebbero l’annullamento della sanzione o la sua riduzione. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che a norma dell’art. 35 n° 1 comma 1.1 e 35 n° 2 comma 2.1 C.G.S. i rapporti di gara e i relativi supplementi degli ufficiali di gara fanno piena prova dei fatti accaduti e del loro svolgimento inerente il comportamento di tesserati e sostenitori. Allo stesso modo anche le relazioni dei commissari di campo costituiscono base privilegiata in relazione al comportamento dei sostenitori. Dalla lettura di tali rapporti ufficiali in modo chiaro si evince, qui in sintesi, di comportamenti intimidatori e violenti posti in essere nell’intervallo della gara da una ventina di sostenitori della squadra di casa, indirizzati tanto nei confronti dei calciatori ospiti che della terna arbitrale e che tra l’altro provocavano il ferimento di un dirigente ospite e una escoriazione ad un assistente arbitrale. Tra i predetti sostenitori gli ufficiali di gara hanno individuato anche alcuni dirigenti locali. Una volta intervenute le Forze dell’Ordine (chiamate dalla terna e da un Commissario di campo) e sgomberato lo spazio antistante gli spogliatoi, gli atteggiamenti sopra detti continuavano dalla tribuna per tutta la durata del secondo tempo, in particolar modo a ridosso della panchina della squadra ospite. Sul finire del secondo tempo i predetti sostenitori tentavano di sfondare il cancello di accesso allo spazio antistante gli spogliatoi. Molti estranei invadevano il campo per destinazione (rapporto A.A.) ed i più, a fine gara, si riversavano nuovamente nello spazio antistante gli spogliatoi. L’atteggiamento ingiurioso e minaccioso dei sostenitori in questione proseguiva poi fino all’uscita dall’impianto della squadra ospite e in tali frangenti molti tesserati del Serradifalco venivano colpiti e fatti oggetto di insulti; in particolare il calciatore n° 10 ospite veniva colpito da un pugno alla spalla da un dirigente locale. La terna lasciava l’impianto sotto scorta dei carabinieri. Tutto quanto sopra non consente alcuna riduzione della sanzione, che appare equa e ben proporzionata alla gravità dei fatti accaduti come descritti dagli ufficiali di gara. Peraltro non risulta dagli atti l’affermazione della appellante circa il coinvolgimento provocatorio di un dirigente ospite, né possono definirsi non violenti gli atteggiamenti sopra descritti che hanno determinato lo sfondamento di una porta, il ferimento di un dirigente ospite e, seppur lieve, di un assistente arbitrale. Fermo restando che non pare che la società ospitante abbia posto in essere accorgimenti atti ad evitare lo scatenarsi e il reiterarsi degli episodi in questione, ai quali hanno purtroppo partecipato a vario titolo alcuni suoi dirigenti, nonostante per regolamento alla società ospitante sia imposto l’obbligo di tutela dei dirigenti federali, degli ufficiali di gara e delle società ospitate, prima durante e dopo la disputa della gara (art. 62 nn. 1 e 2 N.O.I.F) e che non ricorre, peraltro, alcuna delle ipotesi attenuanti di cui all’articolo 13 C.G.S. in relazione all’articolo 14 comma 5 C.G.S. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale respinge l’appello come sopra proposto e per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo di €.130,00 non versata.
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