COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 436 del 25.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 183/A F.C.D. SERRADIFALCO (CL) appello avverso reiezione reclamo esito gara – Gara Eccellenza “A” Pro Favara/Serradifalco del 16.03.2014 – C.U. n° 428 del 19/03/2014.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 436 del 25.03.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento 183/A
F.C.D. SERRADIFALCO (CL) appello avverso reiezione reclamo esito gara - Gara Eccellenza “A” Pro Favara/Serradifalco del 16.03.2014 - C.U. n° 428 del 19/03/2014.
Con appello ritualmente proposto la F.C.D. Serradifalco impugna la decisione indicata in epigrafe, sostenendo, qui molto in sintesi, che i gravi incidenti accaduti, che si sono concretizzati in atti intimidatori e violenti nei confronti dei propri tesserati, legittimano la richiesta di assegnazione di gara perduta alla società Pro Favara o in via subordinata la ripetizione in campo neutro ed a porte chiuse.
Quanto sopra è stato ribadito dal difensore delegato all’udienza di comparizione odierna, avendone fatto specifica richiesta.
La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che, a norma dell’art. 35 n° 1 comma 1.1 e 35 n° 2 comma 2.1 C.G.S., i rapporti di gara e i relativi supplementi degli ufficiali di gara fanno piena prova dei fatti accaduti e del loro svolgimento inerente il comportamento di tesserati e sostenitori. Allo stesso modo anche le relazioni dei commissari di campo costituiscono base privilegiata in relazione al comportamento dei sostenitori.
Dalla lettura di tali rapporti ufficiali si evince, qui in sintesi, di comportamenti intimidatori e violenti posti in essere nell’intervallo della gara da una ventina di sostenitori della squadra di casa, indirizzati tanto nei confronti dei calciatori ospiti che della terna arbitrale e che, tra l’altro, provocavano il ferimento di un dirigente ospite e una escoriazione ad un assistente arbitrale. Tra i predetti sostenitori gli ufficiali di gara hanno individuato anche alcuni dirigenti locali. Una volta intervenute le Forze dell’ordine (chiamate dalla terna e da un Commissario di campo) e sgomberato lo spazio antistante gli spogliatoi, gli atteggiamenti sopra detti continuavano dalla tribuna per tutta la durata del secondo tempo, in particolar modo a ridosso della panchina della squadra ospite. Sul finire del secondo tempo i predetti sostenitori tentavano di sfondare il cancello di accesso allo spazio antistante gli spogliatoi. Molti estranei invadevano il campo per destinazione, poi allontanati dalle Forze dell’ordine presenti (rapporto A.A.). I più, a fine gara, si riversavano nuovamente nello spazio antistante gli spogliatoi.
L’atteggiamento ingiurioso e minaccioso dei sostenitori in questione proseguiva poi fino all’uscita dall’impianto della squadra ospite e in tali frangenti molti tesserati del Serradifalco venivano colpiti e fatti oggetto di insulti; in particolare il calciatore n° 10 ospite veniva colpito da un pugno alla spalla da un dirigente locale.
Dalla lettura dei rapporti ufficiali si evince che la gara ha avuto comunque regolare svolgimento e conclusione. Giova ricordare che, a mente dell’art. 64 N.O.I.F., spetta all’arbitro stabilire quali fatti e situazioni appaiano pregiudizievoli dell’incolumità propria e dei calciatori, tali da non consentirgli di dirigere la gara.
Pertanto, una volta che l’arbitro ha ritenuto che ci fossero le condizioni perché l’incontro potesse proseguire, stante l’intervenuta presenza delle Forze dell’ordine, questa Commissione non ritiene, ai sensi dell’articolo 17 comma 4 lett. a) C.G.S., che esistano situazioni tali che abbiano potuto avere influenza sul regolare svolgimento e conclusione della gara
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale respinge l’appello come sopra proposto e per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo di €.130,00 non versata.
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