COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 436 del 25.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 184/A A.S.D. Venetico (ME) appello avverso reiezione reclamo esito gara – Gara 1^ categoria girone “D”, Venetico/Pro Mende del 23/02/2014 – C.U. n° 428 del 19/03/2014.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 436 del 25.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 184/A A.S.D. Venetico (ME) appello avverso reiezione reclamo esito gara - Gara 1^ categoria girone “D”, Venetico/Pro Mende del 23/02/2014 - C.U. n° 428 del 19/03/2014. Con appello ritualmente proposto dal Presidente pro tempore, la A.S.D. Venetico impugna la decisione indicata in epigrafe, sostenendo che il sig. Fortunato Alibrando, iscritto in distinta come collaboratore sebbene tesserato come calciatore e non come dirigente, non avrebbe potuto assumere la qualifica di assistente di parte, avendo così compromesso la regolarità della gara a partire dal 39° del 1° tempo. Quanto sopra legittimerebbe l’adozione di un provvedimento di punizione sportiva della perdita della gara a carico della società Pro Mende. La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che l’appello è infondato. Infatti la A.S.D. Pro Mende Calcio, in ottemperanza a quanto statuito dall’art. 63 comma 2 delle N.O.I.F., ha utilizzato quale assistente arbitrale, in luogo di quello in primis designato e poi espulso, un calciatore regolarmente tesserato, non squalificato né inibito, avente pieno titolo a partecipare alla gara in questione. La circostanza che lo stesso fosse stato già inserito in distinta quale collaboratore non comporta alcuna conseguenza circa la regolarità della gara, posto che l’art. 17 numero 5 b) C.G.S. prevede la punizione sportiva della perdita della gara soltanto nel caso in cui la società “utilizza quali assistenti dell’arbitro soggetti squalificati, inibiti o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte”. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale respinge l’appello come sopra proposto e per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo di €.130,00 non versata.
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