COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 441 del 26.03.2014 Delibera del Giudice Sportivo gara del 8/ 3/2014 CERDA GIUSEPPE MACINA – STEFANESE CALCIO

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 441 del 26.03.2014 Delibera del Giudice Sportivo gara del 8/ 3/2014 CERDA GIUSEPPE MACINA - STEFANESE CALCIO 2-1; Reclamo Stefanese Con reclamo ritualmente proposto, la Società Stefanese segnala la posizione irregolare del calciatore Bondì Giuseppe (Cerda G.Macina), non avente titolo a partecipare alla gara in oggetto in quanto squalificato per una gara con C.U. n. 340 del 5/02/2014, sanzione che avrebbe dovuto scontare in occasione della gara in questione, prima utile dopo la decisione assunta dall'Organo di Giustizia che aveva deliberato, con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 385 del 26/02/2014, sul reclamo presentato dalla stessa Società Stefanese relativamente alla gara Cerda G.Macina - Stefanese dell'8/02/2014; Con proprie controdeduzioni, la Società Cerda G.Macina chiede preliminarmente che il reclamo venga dichiarato inammissibile o, nel caso contrario, che venga respinta la richiesta della Società consorella perché infondata in fatto ed in diritto; La Società Cerda G.Macina, in proposito, eccepisce: a) la violazione da parte della Società Stefanese dell'art. 33, comma 6, del C.G.S. stante la genericità del reclamo ove non vi è alcun riferimento identificativo del calciatore che si ritiene in posizione irregolare e ciò a maggior ragione visto che la resistente ha nel proprio organico due tesserati con lo stesso nominativo, Bondì Giuseppe; b) taluni errori commessi dalla reclamante nella stesura del reclamo a proposito della data di emissione del C.U. n. 340 e delle date di svolgimento di alcune gare disputate dalla resistente; c) l'omessa indicazione delle generalità del presidente atte ad identificare il soggetto legittimato a proporre reclamo e la palese illeggibilità della sottoscrizione; d) la ricezione della copia del ricorso oltre il termine di sette giorni previsto dal C.G.S.; Nel merito, la Società Cerda G.Macina eccepisce: e) la mancata legittimazione della Società Stefanese a proporre ricorso laddove, a parere della resistente, tale legittimazione va riconosciuta alle Società Pol. Mistretta e Collesano con le quali la stessa si è incontrata nelle successive gara di campionato disputate dopo la gara con la Stefanese dell'8/02/2014; inoltre, per gara "immediatamente successiva ", ritiene che essa debba intendersi non quella di cui al presente reclamo, gara ripetuta, bensì un'ordinaria gara di campionato e, nello specifico, Città di S.Agata - Cerda G.Macina del 16/03/2014; f) che relativamente alla gara Cerda G.Macina - Stefanese dell'8/02/2014, la delibera di questo Organo di Giustizia, riportata sul C.U. n. 385 del 26/02/2014, accogliendo il reclamo della Società Stefanese disponeva la ripetizione della gara senza prevederne l'annullamento, peraltro neppure richiesto dalla Società Stefanese; Tutto ciò premesso, esaminate le controdeduzioni prodotte dalla Società Cerda G.Macina, vanno totalmente respinte, in quanto infondate le eccezioni preliminari di inammissibilità di cui ai punti a), b), c) e d); gli stessi vizi, anche ove esistessero, la stessa Società resistente, nelle proprie controdeduzioni, ammette essere “singolarmente potenzialmente sanabili”; Circa il punto e), lo stesso va disatteso proprio ai sensi dell’art. 22, comma 4, del C.G.S., mentre, per quanto attiene il punto f), anche questo va disatteso stante che la disposizione di ripetizione di una gara non può che ovviamente contenere l’annullamento in fatto e in diritto della gara ripetuta e ciò in quanto nell’ambito del campionato soltanto una gara può essere considerata valida agli effetti della classifica; Tutto ciò premesso;Letti i motivi del ricorso, appare opportuno evidenziare l’evoluzione temporale dei fatti: A seguito della gara Sfarandina – Cerda G.Macina del 2/02/2014,il calciatore Bondì Giuseppe (10/03/1990) è stato squalificato per una gara(C.U. n. 340 del 5/02/2014);In data 8/02/2014, come da calendario, era in programma la gara Cerda G.Macina – Stefanese nella quale il Bondì avrebbe scontato la squalifica comminatagli e per la quale la Società Stefanese proponeva reclamo per errore tecnico dell’arbitro; Accogliendo il suddetto reclamo, la predetta gara veniva annullata da questo Organo di Giustizia con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 285 del 26/02/2014; Il reclamo va accolto; infatti, l’art. 22, comma 4, del C.G.S. dispone che “le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, ivi incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 ai sensi dell’art. 17, e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli Organi della giustizia sportiva. Nel caso di annullamento della gara, il calciatore deve scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo.”; Considerato che la gara di cui si tratta è la prima disputata dalla Società Cerda G.Macina dopo la pubblicazione del provvedimento,divenuto definitivo, di annullamento della gara Cerda G.Macina – Stefanese dell’8/02/2014, il calciatore Bondì Giuseppe non aveva titolo a prendere parte legittimamente alla stessa; Per quanto sopra; Si delibera: Di accogliere il reclamo avanzato dalla Società Stefanese, non addebitando alla stessa la relativa tassa; Di infliggere alla Società Cerda G.Macina la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3; Di infliggere al dirigente accompagnatore della Società Cerda G.Macina, Li Pomi Sergio, la sanzione dell'inibizione fino a tutto il 15/04/2014; Di infliggere al calciatore della Società Cerda G.Macina, Bondì Giuseppe (10/03/1990), una ulteriore giornata di squalifica.
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