COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 450 del 01.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 187/A A.S.D. ANDREA STIMPFL (CT) appello avverso assegnazione gara perduta 0-3, ammenda € 70,00 e inibizione dirigente sig. Nunzio Di Mauro fino all’08/04/2014 – Gara 3^ categoria Andrea Stimpfl/Sporting Mascalucia del 19/03/2014 – C.U. n° 48 del 26/03/2014 della Delegazione provinciale di Catania

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 450 del 01.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 187/A A.S.D. ANDREA STIMPFL (CT) appello avverso assegnazione gara perduta 0-3, ammenda € 70,00 e inibizione dirigente sig. Nunzio Di Mauro fino all’08/04/2014 - Gara 3^ categoria Andrea Stimpfl/Sporting Mascalucia del 19/03/2014 - C.U. n° 48 del 26/03/2014 della Delegazione provinciale di Catania Con reclamo ritualmente proposto la società A.S.D. Andrea Stimpfl contesta la decisione impugnata, sostenendo che il Giudice Sportivo ha rilevato erroneamente l’identità dell’assistente di parte indicato in distinta, in vero nella persona del tesserato sig. Miraldi Benedetto e non già, come ritenuto, nella persona dello sconosciuto sig. Mimedi Benedetto. La Commissione Disciplinare Territoriale, letto il superiore ricorso e vista la fotocopia del documento di identità acquisita agli atti (patente di guida) e letta la distinta di gara, ritiene che non ci sia dubbio alcuno che l’assistente di parte designato fosse il sig. Benedetto Miraldi, indicato in distinta anche con il numero di tessera, censito quale tesserato per la società A.S.D. Andrea Stimpfl. Pertanto il reclamo deve trovare accoglimento ristabilendosi il risultato conseguito in campo, con consequenziale annullamento delle sanzioni dell’ammenda e dell’inibizione al dirigente accompagnatore. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale accoglie il presente gravame e, in riforma della decisione assunta dal Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Catania, ristabilisce il risultato conseguito in campo ed annulla, conseguentemente, la sanzione dell’ammenda e dell’inibizione a carico del dirigente accompagnatore sig. Nunzio Di Mauro. Senza addebito di tassa reclamo.
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