COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 450 del 01.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 188/A A.S.D. SAN BASILIO (ME), avverso ammenda di € 150,00; inibizione fino al 31/05/2014 a carico del presidente Virgilio Antonino; inibizione fino al 20/05/2014 a carico del dirigente Truglio Antonino; inibizione fino al 10/05/2014 a carico del dirigente Campisi Nunzio; squalifica per 5 gare a carico del calciatore Truglio Giuseppe e per 4 gare a carico dei calciatori Bontempo Massimiliano e Campisi Basilio – Gara Campionato 1^ categoria girone “C” S. Basilio/Collesano del 23/03/2014 – C.U. N° 441 del 26/03/2014. C

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 450 del 01.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 188/A A.S.D. SAN BASILIO (ME), avverso ammenda di € 150,00; inibizione fino al 31/05/2014 a carico del presidente Virgilio Antonino; inibizione fino al 20/05/2014 a carico del dirigente Truglio Antonino; inibizione fino al 10/05/2014 a carico del dirigente Campisi Nunzio; squalifica per 5 gare a carico del calciatore Truglio Giuseppe e per 4 gare a carico dei calciatori Bontempo Massimiliano e Campisi Basilio - Gara Campionato 1^ categoria girone “C” S. Basilio/Collesano del 23/03/2014 - C.U. N° 441 del 26/03/2014. C on tempestivo reclamo la A.S.D. San Basilio rappresenta che le sanzioni irrogate dal primo giudice appaiono di dimensioni spropositate e non in linea con quanto effettivamente accaduto. La reclamante fornisce a sostegno del proprio gravame un’articolata versione dei fatti che, a suo dire, dimostrerebbe l’inesistenza di quanto riportato in referto dal direttore di gara, negando nel contempo che i propri tesserati abbiano posto in essere atti di violenza sia nei confronti degli avversari che del direttore di gara. La società si limita a negare in radice le risultanze ufficiali. Le stesse considerazioni sono state espresse dal legale rappresentante della società appellante in sede di audizione, come richiesto. Il reclamo in questione è tuttavia inammissibile a norma dell’art. 45 n° 3 lettera d) C.G.S. e a norma dell’art. 33 n° 6 C.G.S. L’entità della sanzione pecuniaria non supera infatti il limite previsto dal citato articolo 45 per determinarne la impugnabilità; per il resto il reclamo appare redatto senza pertinenti motivazioni e comunque in forma generica, non potendosi in alcun modo rinvenire, nella sua articolazione, specifiche considerazioni relative alle singole posizioni che possano consentire un riesame dell’operato del Giudice Sportivo Territoriale in relazione alle annotazioni risultanti in referto. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata (€ 130,00).
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