COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 450 del 01.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 189/A S.C.D. COLLESANO (PA), avverso inibizione a carico del dirigente Francesco Lo Buono fino al 15/05/2014; inibizione a carico del dirigente Francesco Gianvecchio fino al 05/05/2014; squalifica a carico del calciatore Angelo Mogavero per 5 gare; squalifica a carico dei calciatori Rosario Di Matteo e Vincenzo Mattia Iachetta per tre gare – Gara Campionato 1^ categoria girone “C” S. Basilio / Collesano del 23/03/2014 – C.U. N° 441 del 26/03/2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 450 del 01.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 189/A S.C.D. COLLESANO (PA), avverso inibizione a carico del dirigente Francesco Lo Buono fino al 15/05/2014; inibizione a carico del dirigente Francesco Gianvecchio fino al 05/05/2014; squalifica a carico del calciatore Angelo Mogavero per 5 gare; squalifica a carico dei calciatori Rosario Di Matteo e Vincenzo Mattia Iachetta per tre gare - Gara Campionato 1^ categoria girone “C” S. Basilio / Collesano del 23/03/2014 - C.U. N° 441 del 26/03/2014 Con tempestivo reclamo la S.C.D. Collesano chiede la cancellazione di tutte le sanzioni impugnate ovvero la loro riduzione, rappresentando una versione dei fatti che, qui in sintesi, dimostrerebbe l’estraneità ai fatti addebitati dei dirigenti Lo Buono e Gianvecchio e dimostrerebbe che si è trattato di una aggressione subita dal calciatore Mogavero, fisicamente soccorso dai compagni di squadra Di Matteo e Iachetta. Quanto sopra è stato ribadito all’udienza odierna dal difensore della Società che ne aveva fatto espressa richiesta. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che il giudizio disciplinare si svolge sulla scorta degli atti ufficiali di gara, che a norma dell’art. 35 n° 1 comma 1.1 costituiscono piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Orbene, nel referto arbitrale non è dato evincere quanto riferito dalla appellante circa l’estraneità dei propri tesserati ai fatti addebitati ovvero circa l’intento solo difensivo dei propri calciatori, in quanto aggrediti dagli avversari. Si evince di contro che tutti i soggetti sanzionati si sono resi autori dei fatti loro addebitati e sulla loro identificazione nessun dubbio può sorgere, data la descrizione semplice e lineare che il direttore di gara ha fornito circa i singoli comportamenti direttamente rilevati. L’arbitro non manca poi di rilevare che si è trattato di una rissa che ha coinvolto non soltanto i tesserati di entrambe le società ma anche soggetti estranei introdottisi nel terreno di giuoco. Le sanzioni appaiono ben proporzionate ai fatti e adeguatamente rapportate a quelle assunte a carico di altri partecipanti ai fatti contestati e non si ravvisa pertanto alcuna possibilità di riduzione, fatta eccezione per la sanzione a carico del calciatore Mogavero Angelo, da contenersi in quattro gare. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dispone contenersi in quattro gare la sanzione della squalifica a carico del calciatore Mogavero Angelo, confermando il resto dei provvedimenti impugnati. Per l’effetto, senza addebito di tassa.
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