COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 450 del 01.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 190/A U.S.D. ROCCA DI CAPRI LEONE (ME) avverso l’ammenda di € 150,00 a carico della società, inibizione dei dirigenti sig. Giacobbe Salvatore (sino al 20/04/2014) e sig. Di Fiore Antonino (sino al 31/05/2014), nonché squalifica per una gara del calciatore Cicirello Giorgio – gara Eccellenza gir. “A” Rocca di Caprileone/Leonfortese del 23/03/2013 – C.U. 441 LND del 26/03/2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 450 del 01.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 190/A U.S.D. ROCCA DI CAPRI LEONE (ME) avverso l’ammenda di € 150,00 a carico della società, inibizione dei dirigenti sig. Giacobbe Salvatore (sino al 20/04/2014) e sig. Di Fiore Antonino (sino al 31/05/2014), nonché squalifica per una gara del calciatore Cicirello Giorgio - gara Eccellenza gir. “A” Rocca di Caprileone/Leonfortese del 23/03/2013 - C.U. 441 LND del 26/03/2014 Avverso i provvedimenti a margine riportati, ha presentato appello la società U.S.D. Rocca Di Capri Leone. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che l’appello di che trattasi è stato proposto fuori dai termini procedurali abbreviati stabiliti con C.U. 250 L.N.D. del 17/12/2013, successivamente riportato in tutti i comunicati ufficiali regionali. In ragione di quanto sopra il gravame in questione sarebbe dovuto pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositato presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del C.U. recante i provvedimenti del Giudice Sportivo che si intendono impugnare. Ciò posto, rilevato che i provvedimenti in questione sono stati pubblicati sul C.U. 441 LND del 26/03/2014, ne consegue che l’appello doveva pervenire improrogabilmente entro le ore 12,00 del giorno 28/03/2014. In realtà, come da documento in atti, esso è stato inoltrato solo in data 31 marzo 2014 mediante invio a mezzo fax. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata (€ 130,00).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it