COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 450 del 01.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 191/A A.S.D. Cerda Giuseppe Macina (PA) appello avverso assegnazione gara perduta per 0–3, inibizione fino al 15/04/2014 del dirigente sig. Sergio Li Pomi e squalifica per una gara del calciatore sig. Giuseppe Bondì (nato il 10/03/1990) – Gara campionato 1^ categoria girone “C” Cerda Giuseppe Macina/Stefanese Calcio del 10.03.2014 – C.U. n° 441 del 26/03/2014.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 450 del 01.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 191/A A.S.D. Cerda Giuseppe Macina (PA) appello avverso assegnazione gara perduta per 0–3, inibizione fino al 15/04/2014 del dirigente sig. Sergio Li Pomi e squalifica per una gara del calciatore sig. Giuseppe Bondì (nato il 10/03/1990) - Gara campionato 1^ categoria girone “C” Cerda Giuseppe Macina/Stefanese Calcio del 10.03.2014 - C.U. n° 441 del 26/03/2014. Con reclamo tempestivamente proposto la A.S.D. Cerda Giuseppe Macina ha impugnato i provvedimenti in epigrafe riportati sotto vari profili di legittimità e di merito, chiedendo il ristabilimento del risultato conseguito in campo e la revoca delle sanzioni a carico del dirigente accompagnatore e del calciatore. Quanto sopra è stato ribadito in sede di audizione dal difensore della società che ne ha fatto espressa richiesta. La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che quanto sostenuto dalla reclamante è infondato per i seguenti motivi. Innanzitutto va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposto in primo grado dalla Stefanese in quanto essa ha specificatamente individuato la posizione irregolare del calciatore Giuseppe Bondì ancorché non ne abbia indicato la data di nascita. Sul punto giova ricordare che il Giudice Sportivo può comunque intervenire d’ufficio ai sensi del combinato disposto dei commi 7 e 8 dell’art. 29 C.G.S. Parimenti infondate risultano le eccezioni circa l’errata indicazione delle gare Città di Mistretta/Cerda G.M. e Cerda G.M./Collesano, in quanto le suddette date fanno riferimento alle giornate calendate a nulla rilevando che le stesse siano state giocate in anticipo. Ancora, parimenti infondata è la presunta omessa indicazione delle generalità del presidente della A.S.D. Stefanese Calcio in quanto lo stesso risulta indicato con nome e cognome all’inizio del ricorso presentato in primo grado così come lo stesso risulta avere chiaramente sottoscritto l’atto di che trattasi. Ancora infondata appare l’ulteriore eccezione relativa al fatto che il ricorso in primo grado sia pervenuto in copia all’odierna reclamante oltre il settimo giorno dalla disputa della gara valendo nella fattispecie la norma (regola generale che si applica dinanzi a tutti i tipi di processo - anche dinanzi all’A.G.O.) secondo cui l’atto si ha per notificato al momento dell’invio che è avvenuto il 13/03/2014, così come risulta dalla ricevuta postale allegata al reclamo di primo grado. Infine è palesemente infondata l’eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo alla A.S.D. Stefanese Calcio in quanto, ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S., sono legittimati a proporre reclamo le società e i soggetti che abbiano interesse diretto al reclamo stesso. E non vi è dubbio che nel caso de quo la A.S.D. Stefanese Calcio aveva un interesse diretto a fare valere la posizione irregolare del calciatore Bondì, maturatasi solo al passaggio in giudicato della decisione di annullamento della gara Cerda G.M./ A.S.D. Stefanese Calcio dell’08/02/2014. Nel merito, il reclamo non può trovare accoglimento in quanto le argomentazioni adottate dalla reclamante si basano su un esasperato formalismo che risulta peraltro illogico. Non può esservi dubbio alcuno che il Giudice Sportivo Territoriale, nell’accogliere il primo ricorso con cui ebbe a disporre la ripetizione della gara in oggetto, abbia implicitamente annullato la stessa. Pertanto sul punto, facendo uso dei poteri che ha questa Commissione Disciplinare Territoriale, deve procedersi alla correzione della suddetta sentenza laddove il Giudice Sportivo Territoriale, per mero errore materiale, non ha dichiarato “annullata” la gara da ripetersi. Ciò posto, va da sé che il calciatore Giuseppe Bondì (nato il 10/03/1990) non ha regolarmente scontato la squalifica inflittagli atteso che, ai sensi del comma 4 dell’art. 22 del C.G.S., nel caso di annullamento della gara il calciatore deve scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo. Per cui avendo il Giudice Sportivo Territoriale pubblicato la propria decisione di ripetizione della gara sul C.U. n° 385 del 26/02/2014 la squalifica per una gara di cui al C.U. n° 340 del 05/02/2014 doveva essere scontata, in assenza di impugnazione, nella prima partita utile successiva al 05/03/2014. Accertato che il calciatore Giuseppe Bondì ha disputato il 10/03/2014 la gara in oggetto, da considerarsi la prima utile secondo quanto sopra specificato, ne consegue che lo stesso fosse in posizione irregolare. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale respinge il reclamo come sopra proposto e per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo di €.130,00 non versata
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