COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 20/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo dell’A.S.D. PRATOVECCHIO avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. all’allenatore Fabrizio Innocenti fino 27.06.2014 (quattro mesi).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 20/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo dell’A.S.D. PRATOVECCHIO avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. all’allenatore Fabrizio Innocenti fino 27.06.2014 (quattro mesi). Reclama l’A.S.D. Pratovecchio avverso la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale all’allenatore Fabrizio Innocenti fino al 27.06.2014 (quattro mesi), con la seguente motivazione: “Allontanato per proteste, alla notifica appoggiava la propria mano destra sulla testa del D.g. e profferiva frase irriguardosa”. La reclamante contesta il provvedimento impugnato, chiedendone una riduzione. La società, nell’enfatizzare l’importanza della partita svoltasi in data 23.02.2014, in quanto incontro di cartello e valevole per il campionato di promozione girone B, ripercorre le fasi che precedevano il fatto oggi oggetto di contestazione e, in particolare, lo stato emotivo con il quale l’allenatore ‘in pieno clima partita’ stava conducendo la propria squadra al risultato. In detto contesto, evidenzia che l’allenatore, una volta notificata l’espulsione, attraversava il terreno di giuoco per salutare l’Arbitro e, dopo aver scambiato con quest’ultimo una stretta di mano, gli appoggiava l’altra mano tra la spalla ed il collo spiegandogli la propria versione dei fatti. La società rileva altresì che il gesto, seppur evitabile, non era violento (semmai irriguardoso) e che l’allenatore si dirigeva immediatamente verso l’uscita del campo. La società ritiene, pertanto, ingiusta e del tutto sproporzionata la squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto appare verosimile che la squalifica sia figlia non solo del gesto irriguardoso che, seppur parzialmente c’è stato, ma anche dell’errata interpretazione del fatto da parte del Giudice di prime cure, per aver quest’ultimo valutato come violento un gesto che poteva al massimo integrare gli estremi di un comportamento irriguardoso, essendosi l’allenatore limitato semplicemente ad appoggiare la mano sulla testa dell’Arbitro. Invero, ribadisce che si è trattato di un semplice gesto di saluto, sicuramente da evitare, che non può comportare l’irrogazione di una sanzione di tale entità. La Commissione, acquisito il supplemento di rapporto ai fini istruttori, riunitasi in camera di consiglio, così decide. Il reclamo non è fondato e per questo non merita accoglimento. La reclamante non contesta il dato fattuale, ma ritiene che – in un’ottica sanzionatoria - lo stesso sia da interpretarsi e valutarsi diversamente rispetto a quanto fatto dal Giudice Sportivo. Al proposito, offre una ricostruzione dei fatti che si discosta rispetto a quella arbitrale solo perchè - precisa la reclamante - l’intenzione dell’allenatore non era quella di cagionare un danno all'Arbitro ma di 'salutarlo'. La tesi della reclamante viene, tuttavia, smentita dagli elementi e dalle circostanze di fatto acquisite con l’istruttoria, le quali risultano univocamente indirizzate nel senso indicato dal Giudice di prime cure. La descrizione dei fatti fornita dall’Arbitro non lascia margine di dubbio in ordine alla valutazione e interpretazione dei fatti e sulla conseguente applicazione delle norme di diritto, tenuto conto del carattere indubbiamente violento del gesto compiuto dell'allenatore. Infatti, come già esposto in precedenti decisioni di quest'Organo Giudicante, in punto di qualificazione della condotta del tesserato sottoposto a procedimento disciplinare, nell’ambito dell’ordinamento sportivo la condotta violenta non si identifica necessariamente in funzione delle conseguenze provocate al soggetto passivo dell’azione, ma deve essere connotata - sul piano psicologico - da intenzionalità aggressiva in danno altrui, rilevando ai soli della quantificazione della pena la circostanza che l'atto lesivo sia stato o meno portato a compimento dal soggetto agente, in quanto il danno all’integrità fisica subito dal destinatario non costituisce, come confermato dal costante orientamento degli Organi di Giustizia sportiva, un requisito essenziale del concetto di violenza, rilevando esclusivamente la dinamica del gesto e l’atteggiamento idoneo a ledere del soggetto agente. Nel caso di specie, le risultanze probatorie dimostrano che l'allenatore non si è limitato a praticare un gesto di 'saluto', ma che quest'ultimo - con fare aggressivo - poneva una mano tra la spalla ed il collo dell'Arbitro dicendogli testualmente: 'tanto lo sapevo che mi buttavi fuori! E' dall'inizio della partita che provi. Mi volevi buttare fuori fin dall'inizio. Sei venuto qui per quello'. Sotto questa prospettiva, pertanto, la sanzione applicata dal Giudice Sportivo appare immune da critiche e perfettamente aderente ai parametri ed ai criteri costantemente applicati in relazione alla fattispecie dedotta in giudizio. P.Q.M. la C.D.T.T.: -Respinge il reclamo proposto dall’A.S.D. Pratovecchio; -conferma il provvedimento impugnato; -ordina l’incameramento della tassa di reclamo.
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