COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 20/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dall’U.S.D. Virtus Poggioletto avverso le delibere con le quali il G.S.T. presso la Delegazione Provinciale di Massa ha assunto i seguenti provvedimenti disciplinari: -Gentili Fabrizio, Dirigente, inibizione fino al 04.4.2014; -Trifoni Pierfederico, Dirigente, inibizione fino al 20.3.2014; -Alberti Ivan, Allenatore, squalifica fino al 20.6.2014. (C.U. n. 34 del 20 febbraio 2014).
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 51 del 20/03/2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo proposto dall’U.S.D. Virtus Poggioletto avverso le delibere con le quali il G.S.T. presso la Delegazione Provinciale di Massa ha assunto i seguenti provvedimenti disciplinari:
-Gentili Fabrizio, Dirigente, inibizione fino al 04.4.2014;
-Trifoni Pierfederico, Dirigente, inibizione fino al 20.3.2014;
-Alberti Ivan, Allenatore, squalifica fino al 20.6.2014.
(C.U. n. 34 del 20 febbraio 2014).
I provvedimenti indicati in epigrafe, che sono stati motivati come si indica di seguito,
-Gentili Fabrizio, per aver offeso il d.g., sanzione aggravata in quanto dirigente addetto all’arbitro;
-Trifoni Pierfederico, per aver offeso il d.g.;
-Alberti Ivan, allontanato per ripetute proteste dopo essere stato più volte richiamato mentre usciva reiterava le proteste ed offese al d.g. nel mentre l’arbitro rientrava negli spogliatoi dopo la sospensione della gara si avvicinava allo stesso offendendolo e minacciandolo gravemente ed era altresì necessario l’intervento di alcuni dirigenti che gli impedivano di aggredirlo. Sanzione aggravata per la categoria di riferimento,
vengono impugnati dal legale rappresentante dell’U.S.D. Virtus Poggioletto il quale, dopo aver descritto con abbondanza di particolari quali sarebbero state le (pessime) condizioni psico-fisiche del D.G. fino al momento della sospensione e subito dopo, chiede l’annullamento delle sanzioni sopra evidenziate previa audizione personale.
Il reclamo non reca alcuna contestazione avverso i provvedimenti disciplinari impugnati limitandosi a chiederne l’annullamento.
La richiesta audizione (ex art. 36/6 e non 40/1 del C.G.S.) disposta per la data odierna, non ha avuto luogo stante l’assenza di un rappresentante della società, nonostante sia stata effettuata la rituale convocazione.
In sede di decisione la C.D osserva che il reclamo proposto non è assolutamente conforme ai principi di ammissibilità che, previsti dal C.G.S., consentono al Giudicante un equo e corretto esame della vicenda: l’atto di contestazione si è limitato ad una mera richiesta di annullamento delle sanzioni inflitte senza indicare e documentare alcun elemento atto ad indurre la modifica della sanzione contestata.
Il gravame è quindi inammissibile perché immotivato secondo quanto disposto dall’art. 36, c. 2, del C.G.S.. L’esame dell’atto di impugnazione nella sua premessa induce la C.D. a ritenere che le affermazioni della Società in ordine al comportamento tenuto dal D.G. meritino un approfondimento al fine di accertarne o meno la fondatezza.
P.Q.M.
La C.D.T.T. definitivamente pronunciando respinge il reclamo disponendo l’acquisizione della tassa. Invia gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.
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