COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 20/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare reclamo Asd United Firenze avverso squalifica calciatore Munoz Galvis Carlos Andres fino Al 692014 (C.U. N° 43 Del 622014)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 20/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare reclamo Asd United Firenze avverso squalifica calciatore Munoz Galvis Carlos Andres fino Al 692014 (C.U. N° 43 Del 622014) Propone rituale reclamo la ASD United Firenze avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S. della Toscana con la seguente motivazione:“ Per aver lanciato con le mani il pallone verso il DG colpendolo sulla spalla. Il tutto senza conseguenze.”. La reclamante non contesta l’episodio in sè, ma, ne contesta la volontarietà affermando che il calciatore lanciava il pallone in modo brusco per restituirlo agli avversari volendo così favorire una rapida ripresa del giuoco, essendo la sua squadra in svantaggio. Così facendo colpiva fortuitamente l’arbitro. Chiede pertanto una sostanziale riduzione della sanzione. La C.D. esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto. decide di accogliere il reclamo. L’arbitro nel supplemento conferma l’episodio, così come conferma la volontarietà del gesto, ancorchè non connotato di particolare violenza e, comunque non tale da recare dolore al DG medesimo. L’episodio in sé è grave, ma non nel modo valutato dal primo giudice, il quale peraltro ha assunto una decisione spesso adeguata ad un fatto del genere, senza aver avuto dal primo rapporto l’adeguata e corretta percezione dell’evento descritto nel primo rapporto in modo estremamente sintetico. Nel caso di specie, il lancio del pallone, in modo non violento è assimilabile ad un gesto di protesta e di mancanza di rispetto del DG e della sua funzione, aggravato dall’aver attinto il DG stesso seppur senza causare alcuna conseguenza, la sanzione comminata in primo grado, per le valutazioni di cui ante, appare eccessiva e va ridotta a quattro mesi, anche in considerazione del comportamento complessivo del calciatore, il quale non ha compiuto né prima dell’espulsione né dopo alcuna ulteriore condotta offensiva ed antisportiva. P.Q.M. La C.D. in accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore Munoz Galvis Carlos Andres fino al 6 giugno 2014, ordina restituirsi la tassa di reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it