COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 20/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo C.R.S. Retignano Avverso Ammenda Di Euro 80,00 (C.U. N° 38 Del 2722014

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 20/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo C.R.S. Retignano Avverso Ammenda Di Euro 80,00 (C.U. N° 38 Del 2722014 Propone reclamo il CRS Retignano avverso la sanzione pecuniaria in oggetto comminata dal G.S. di Lucca “per mancanza di richiesta Forza Pubblica”. La reclamante contesta la decisione allegando la richiesta che, involontariamente il DG non aveva allegato la richiesta al proprio rapporto. La C.D. rileva che il ricorso, seppur tempestivo, risulta privo di sottoscrizione, tale vizio avrebbe potuto essere sanato in udienza ai sensi dell’art. 33 co 9 del CGS, ma il mancato intervento (peraltro non richiesto dalla reclamante né preteso dalla CD) ha vanificato di fatto la possibile sanatoria. Il reclamo pertanto risulta inammissibile. P.Q.M. La CD dichiara inammissibile il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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