COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 20/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo della “ ASD LATIGNANO “ avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Donnici Andrea con una squalifica fino al 31/12/2014. C.U. n.43 del 25/02/2014

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 20/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo della “ ASD LATIGNANO “ avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Donnici Andrea con una squalifica fino al 31/12/2014. C.U. n.43 del 25/02/2014 Durante il 2 tempo della gara “Latignano-Calcio Galleno” valevole per il campionato di terza categoria, il calciatore Donnici Andrea colpiva volontariamente un giocatore avversario con una pedata. Per tale condotta violenta veniva espulso dal terreno di gioco. Una volta mostrato il cartellino rosso il calciatore in questione si avvicinava al D.G. e gli pestava volontariamente il piede senza conseguenze. Per tali motivi veniva sanzionato dal G.S. con una squalifica per 10 mesi e 5 giorni. Avverso il provvedimento del G.S. propone reclamo la società del Latignano. Quest’ultima sostiene che quando l’arbitro ha estrattoil cartellino rosso si è creata una mischia di 7/8 giocatori, tutti schierati intorno al D.G. Tra questi calciatori vi era anche il sig. Donnici, il quale mentre parlava con l’arbitro veniva spinto verso il medesimo, finendo per calpestarlo involontariamente. Chiedeva immediatamente scusa e abbandonava il terreno di gioco senza alcuna protesta. Per tale motivo la reclamante chiede una riduzione della sanzione.Nel supplemento di rapporto gara l’arbitro afferma che, al momento dell’espulsione, non vi erano altri calciatori vicini a lui, se non il solo Donnici. Ribadisce che gli pestava volontariamente il piede, senza conseguenze e,soltanto con l’intervento di alcuni compagni di squadra,abbandonava il campo.Questa Commissione Disciplinare esaminati gli atti di gara, ritiene provati i fatti ascritti al calciatore in oggetto. Ritiene altresì che la squalifica per 10 mesi e 5 giornate inflitta dal G.S. appare eccessiva rispetto alla condotta tenuta dal calciatore. Infatti, considerato che le 5 giornate coprono la condotta violenta, senza conseguenze, e la resistenza ad abbandonare il campo, i restanti 10 mesi sembrano eccessivi per sanzionare il pestone subito dal D.G. Anche perché la condotta del giocatore appare priva di alcuna conseguenza, se non un momentaneo dolore. Per tale motivo questa C.D. ritiene più equa una squalifica fino al 26/10/2014. P.Q.M. Accoglie il reclamo e ordina la restituzione della relativa tassa.
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