COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 20/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Oggetto: Reclamo della A.S.D. Cortona Camucia avverso la squalifica del giocatore Chiaro Antonio fino al 4/05/2014 (C.U. n. 46 del 20/02/2014).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 20/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Oggetto: Reclamo della A.S.D. Cortona Camucia avverso la squalifica del giocatore Chiaro Antonio fino al 4/05/2014 (C.U. n. 46 del 20/02/2014). Con rituale e tempestivo gravame, la A.S.D. Cortona Camucia adiva questa C.D.T. contestando la decisione del G.S.T. specificata in epigrafe ed ancorata al comportamento discriminatorio - con riferimento all’etnia d’origine di un avversario - tenuto dal calciatore Chiaro Antonio; i fatti si riferiscono all’incontro esterno disputatosi in data 15 febbraio 2014 contro la società ospitante O'Range Chimera Arezzo. Il G.S.T. così motivava la propria decisione: “Per avere rivolto ad un calciatore avversario frase discriminatoria per motivi di razza”. L’impugnante eccepiva, nell’atto introduttivo al Giudizio di secondo grado, l’insussistenza del fatto e lamentava l'inesistenza di qualsiasi comportamento illecito da parte del proprio tesserato. Il calciatore avrebbe pronunciato alcune frasi ironiche nei confronti di un avversario senza mai proferire epiteti discriminatori ed il D.G. sarebbe inoltre pienamente consapevole della veridicità della ricostruzione fornita dalla difesa. Sottolinea che nel rapporto il D.G. afferma di aver solo sentito l'epiteto e di aver chiesto di indicare il responsabile senza tener conto che, proprio dietro la panchina, erano presenti tre o quattro tifosi che avrebbero effettivamente pronunciato frasi razziste. In ogni caso il giocatore sarebbe esente da qualsiasi atteggiamento discriminatorio poiché lo stesso vivrebbe in “simbiosi” con un altro calciatore nigeriano con il quale trascorrerebbe moltissimo tempo condividendo i pasti in perfetta sintonia. Infine non risponderebbe a verità la circostanza riferita nel rapporto di gara secondo la quale il giocatore avrebbe abbandonato il campo inveendo verso la propria panchina per aver collaborato nella sua identificazione e conclude pertanto per l'annullamento della sanzione irrogata. Il reclamo non può essere accolto. Le Carte federali conferiscono fede privilegiata alla versione arbitrale che riveste l’indubbio merito della terzietà nella gara e, nel caso concreto, il D.G. è preciso nel descrivere nel rapporto di gara la condotta incriminata e nel dettagliarla. Infatti nell'originario rapporto di gara il D.G. attesta di aver ascoltato direttamente l'epiteto razziale e di essersi effettivamente fatto coadiuvare per l'identificazione del responsabile che si sarebbe effettivamente ribellato, dopo il provvedimento di espulsione, pronunciando frasi offensive all'indirizzo della panchina e lamentandosi: “Potevate star zitti!! Non mi aveva nemmeno sentito”. Ma ciò che risulta maggiormente rilevante ai fini del decidere è il supplemento arbitrale con il quale il D.G. smentisce le difese interposte e conferma di avere effettivamente chiesto aiuto per identificare l'autore delle frasi discriminatorie “soltanto per una maggiore e approfondita sicurezza poiché durante la sostituzione ho visto benissimo il giocatore (Chiaro Antonio) muovere le labbra e dire quelle parole perché mi trovavo proprio davanti alla panchina del Cortona”. Nello stesso atto l'arbitro chiarisce: “...le persone presenti dietro la panchina e fuori dal recinto di gioco non erano due o tre ma bensì una sola e per giunta questa persona era l'allenatore del Cortona Camucia, facilmente riconoscibile per via della tuta sociale bianca con lo stemma del Cortona che indossava e per via delle disposizioni che impartiva ai suoi giocatori. La stessa persona, al momento dell'espulsione di Chiaro Antonio diceva 'Antonio muoviti, non gli fare perdere tempo, dillo che sei stato te, forza' e rivolgendosi verso di me diceva 'Arbitro, tanto è stato lui; lo butti fuori, è stato lui'. Il giocatore poi usciva dal campo sbraitando e dicendo alla sua panchina 'Grazie, xxxxxxxx, potevate stare zitti'”. Occorre precisare che l'art. 11 C.G.S., titolato “Responsabilità per comportamenti discriminatori” stabilisce che: “Costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.” e al successivo comma che “Il calciatore che commette una violazione del comma 1 è punito con la squalifica per almeno dieci giornate di gara...” Ovviamente nell'applicazione della sanzione, per stabilirne l'entità, si deve necessariamente tenere conto del fatto che si tratta di un singolo epiteto per cui risulta adeguata la squalifica irrogata dal G.S.T. ed appiattita sul minimo edittale. P.Q.M. La C.D.T. rigetta il ricorso e dispone l'incameramento della relativa tassa
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